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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. 16

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Normativa italiana20G00032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la governance e le misure organizzative, infrastrutturali, finanziarie e fiscali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e per le Finali ATP Torino 2021-2025. Prevede organismi di coordinamento, una società per le opere olimpiche, agevolazioni tributarie, garanzie statali e sanzioni contro pubblicità parassitarie, con divieti marchi olimpici efficaci fino al 31 dicembre 2026 e per gli eventi ATP fino a 180 giorni dopo la fine ufficiale.

Misure urgenti per Milano Cortina 2026, Finali ATP Torino e tutela dei segni olimpici/paralimpici

Misure urgenti per Milano Cortina 2026, Finali ATP Torino e tutela dei segni sportivi

Il decreto introduce una disciplina straordinaria per l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021-2025. Regola governance, realizzazione delle opere, finanziamenti, garanzie, agevolazioni fiscali e tutela contro le condotte parassitarie e l’uso indebito delle proprietà olimpiche e paralimpiche.

Governance e coordinamento per Milano Cortina 2026

È istituito presso il CONI il Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, composto da sedici membri rappresentativi del CIO, del Comitato Paralimpico Internazionale, dei comitati olimpici e paralimpici italiani, della Fondazione-Comitato organizzatore, della società infrastrutturale, del Forum sull’eredita olimpica, delle amministrazioni statali e dei territori interessati. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo generale sull’attuazione del programma dei Giochi e assicura il confronto tra le istituzioni sulle principali questioni organizzative. Redige annualmente una relazione al Parlamento.

Le regole di funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per lo sport, d’intesa con regioni e province autonome interessate. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri, né compensi o indennità ai componenti.

Comitato organizzatore e Fondazione Milano-Cortina 2026

La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita il 9 dicembre 2019, è qualificata come Comitato Organizzatore e vede tra i membri Presidenza del Consiglio, CONI, CIP, Regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo. Essa opera in regime di diritto privato, senza scopo di lucro, e svolge gestione, organizzazione, promozione e comunicazione dei Giochi nel rispetto degli indirizzi generali del Consiglio e della Carta Olimpica.

Per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per tali attività non si applicano alcune limitazioni del decreto-legge n. 87/2018 e degli articoli 23 e 31 del d.lgs. n. 81/2015, comunque entro il limite di 36 mesi. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti connessi alla fine delle attività o dei Giochi non si applicano le disposizioni sulle chiusure aziendali della legge n. 234/2021.

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione di 14-18 membri, con designazioni ripartite tra CONI/CIP, enti territoriali e Presidenza del Consiglio. Lo statuto deve essere adeguato entro 30 giorni; fino ad allora le funzioni sono svolte dall’amministratore delegato. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri pubblici.

Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

È autorizzata la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede in Roma, partecipata da MEF e MIT al 35% ciascuno, Regione Lombardia e Regione Veneto al 10% ciascuna, Province autonome di Trento e Bolzano al 5% ciascuna. La società è vigilata dal MIT e sottoposta al controllo analogo congiunto; è iscritta di diritto negli elenchi delle società in house previsti dal codice dei contratti pubblici e dal d.lgs. n. 36/2023.

La società cura progettazione e realizzazione del piano complessivo delle opere olimpiche, comprese quelle connesse e di contesto, e può operare anche su infrastrutture e impianti provvisori collegati alla funzionalità e accessibilità delle opere. Il piano è approvato con DPCM su proposta del MIT, di concerto con MEF. Il Presidente del Consiglio può nominare commissari straordinari per singoli interventi, con compensi a carico dei quadri economici degli interventi.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. Il capitale sociale è di 1 milione di euro. L’organo di amministrazione è composto da cinque membri; sono previsti specifici poteri commissariali all’amministratore delegato per alcuni interventi stradali e per quelli indicati negli allegati 1-bis e 1-ter. Sono disciplinati anche collegio sindacale, monitoraggio, corrispettivi, trasparenza, controllo e tutela del contenzioso. Per il monitoraggio si applica il d.lgs. n. 229/2011.

Forum per la sostenibilità dell’eredita olimpica e paralimpica

È istituito presso la Presidenza del Consiglio un Forum per la sostenibilità dell’eredita olimpica e paralimpica, finalizzato a tutelare l’eredita dei Giochi e a promuovere l’utilizzo di lungo periodo delle infrastrutture e i benefici sociali, economici e ambientali sui territori. Il Forum considera anche le esigenze delle persone con disabilità e la rimozione delle barriere architettoniche, nonché la protezione dei bambini e degli adolescenti avviati allo sport.

Composizione e regole di funzionamento sono definite con decreto. Non sono previsti compensi né rimborsi e non devono derivare nuovi o maggiori oneri pubblici.

Garanzie statali per Milano Cortina 2026

Per l’impegno del Comitato Organizzatore a rimborsare al CIO l’anticipo sui diritti televisivi in caso di limitazioni, spostamenti o cancellazione dei Giochi, è concessa una garanzia dello Stato fino a 58.123.325,71 euro. La garanzia è iscritta nell’allegato allo stato di previsione del MEF.

Regime tributario e doganale

I proventi a fondo perduto percepiti dal Comitato Organizzatore per finalità istituzionali non concorrono al reddito imponibile IRES. Sono esclusi da imposizione anche i proventi di attività commerciali o accessorie svolte in conformità agli scopi istituzionali, nonché i corrispettivi tra il Comitato e il CIO, enti collegati, cronometrista ufficiale e CIP per servizi direttamente connessi ai Giochi.

Gli emolumenti corrisposti ad atleti e altri membri della famiglia olimpica non residenti fiscalmente in Italia, per prestazioni rese in occasione dei Giochi, sono esclusi da IRPEF, ritenute e imposte sostitutive. Non si applicano le regole sulla stabile organizzazione per i soggetti esteri coinvolti nell’organizzazione.

L’importazione di beni, materiali e attrezzature necessari per i Giochi può avvenire in ammissione temporanea con esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile.

Proprietà olimpiche e paralimpiche

Le proprietà olimpiche sono riservate al CIO, al CONI, al Comitato Organizzatore, alla società infrastrutturale e ai soggetti autorizzati per iscritto dal CIO. È vietata la registrazione come marchio del simbolo olimpico e di segni che richiamino i Giochi; il divieto include espressamente le parole “olimpico”, “olimpiade” e “Milano Cortina”, anche in combinazione con il 2026. Le registrazioni in violazione sono nulle.

Le medesime regole si applicano al simbolo paralimpico “Agitos”, alle espressioni “Giochi Paralimpici” e “Paralimpiadi” e agli altri segni distintivi dei XIV Giochi paralimpici invernali. I divieti cessano il 31 dicembre 2026, salvo la tutela del trattato di Nairobi.

Finali ATP Torino 2021-2025: organi e organizzazione

È istituito il Comitato per le Finali ATP, presieduto dal Sindaco di Torino o da un delegato e composto da rappresentanti della Regione Piemonte, dell’autorità di governo per lo sport e della Federazione Italiana Tennis. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio su promozione del territorio e sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali; si riunisce almeno quattro volte l’anno.

La Federazione Italiana Tennis cura le attività organizzative ed esecutive, eventualmente mediante convenzione con Sport e Salute S.p.A. Può essere istituita una Commissione Tecnica di Gestione presso la Federazione. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri né compensi o rimborsi; gli incarichi non sono cumulabili né compatibili con funzioni in Sport e Salute S.p.A.

Opere, infrastrutture e garanzie per Torino

Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere pubbliche e private connesse alle Finali ATP, nei limiti delle risorse disponibili. Il piano non è soggetto alla programmazione dei lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. L’adeguamento degli impianti è considerato di interesse pubblico e consente titoli edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, fermo il rispetto della normativa paesaggistica e di settore.

È prevista una controgaranzia dello Stato, a favore dei soggetti privati che abbiano prestato garanzia alla FIT, fino a 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024 e fino a 28,6 milioni dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Le modalità sono definite con decreto del MEF.

Adempimenti finanziari, rendicontazione e monitoraggio ATP

Le risorse destinate alla Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione delle Finali ATP sono trasferite annualmente entro il 15 gennaio e sono destinate prioritariamente all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Per il 2020 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.

La Federazione predispone ogni anno, e comunque al termine delle attività organizzative, una relazione consuntiva con rendiconto analitico dei contributi pubblici ricevuti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport e poi alle Camere.

Divieto di pubblicità e commercializzazione parassitarie

Sono vietate le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti legate a eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dagli organizzatori e finalizzate a ottenere un vantaggio economico o concorrenziale. Il decreto elenca le principali condotte vietate, tra cui il falso collegamento con sponsor ufficiali, la falsa qualità di sponsor, la promozione non autorizzata idonea a creare confusione e la vendita di prodotti contrassegnati abusivamente con loghi o segni dell’evento.

Non sono considerate parassitarie le condotte eseguite in base a contratti di sponsorizzazione con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati.

Ambito temporale e sanzioni

Per gli eventi disciplinati, i divieti operano dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale di termine dell’evento.

La violazione è punita, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo più grave, con sanzione amministrativa da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. L’accertamento e l’irrogazione spettano all’AGCM, con l’ausilio della Guardia di finanza, che può procedere anche al sequestro o alla descrizione dei beni in violazione.

Tutela dei diritti dei soggetti danneggiati

Le disposizioni del capo sulla pubblicità parassitaria non escludono altre tutele di legge a favore dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi.

Disposizioni finali e coordinamento istituzionale

Restano salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le Province autonome provvedono secondo il proprio statuto e le norme di attuazione. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato possono adottare ulteriori disposizioni attuative. Per il capo relativo alla pubblicità parassitaria non sono previsti nuovi o maggiori oneri pubblici.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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