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Legge

L.R. Puglia 36/2001

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25

Normativa regionaleL.R. Puglia 36/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 36/2001 sostituisce l’art. 2 della l.r. n. 25/2001, semplificando le domande di concessione in sanatoria per pozzi a determinate condizioni di profondità e portata. Prevede esenzioni documentali, autocertificazione e specifici allegati/versamenti per i pozzi esistenti in azienda, con effetti limitati alle pratiche di concessione disciplinate dalla norma.

Modifica della disciplina sulle istanze di concessione in sanatoria per l’utilizzazione di acque sotterranee in Puglia

Modifica della disciplina sulle concessioni in sanatoria per acque sotterranee

La legge regionale Puglia 17 dicembre 2001, n. 36 interviene sulla l.r. 4 settembre 2001, n. 25, sostituendone l’articolo 2. La norma disciplina le semplificazioni procedurali per le istanze di concessione in sanatoria relative a emungimenti da pozzi per utenze minori, nel territorio della Regione Puglia.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le richieste di concessione relative a:

  • emungimenti da pozzi di cui all’art. 1 della l.r. n. 25/2001;
  • pozzi con profondità massima di 40 metri e portate fino a 5 litri al secondo, entro un volume annuo complessivo di 10.000 metri cubi;
  • in un diverso regime, emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda con profondità superiore a 40 metri, portate superiori a 5 l/s e volumi annui superiori a 10.000 mc.

Semplificazioni documentali per i casi di minore consistenza

Per i pozzi rientranti nei limiti di profondità, portata e volume annuo indicati, non è richiesto allegare la documentazione prevista ai punti:

  • 2.2 (atti di proprietà o titoli equipollenti);
  • 2.3 (relazione tecnica);
  • 2.6 (relazione idrogeologica);
  • 2.7 (certificato di analisi chimica e batteriologica) Dell’Allegato 1 della l.r. 5 maggio 1999, n. 18.

Tale documentazione è sostituita da una dichiarazione resa ai sensi della l. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale devono essere indicati:

  • profondità del pozzo;
  • fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare;
  • eventuale esistenza di pozzi vicini nel raggio di 500 metri;
  • tipo e potenza della pompa installata.

Domanda unica e autocertificazione per impianti aziendali più rilevanti

Per le richieste di concessione relative a uno o più pozzi esistenti in azienda, con profondità superiore a 40 metri, portate superiori a 5 l/s e volumi annui superiori a 10.000 mc, deve essere presentata un’unica domanda.

La domanda è presentata con modello di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 2 della l. n. 15/1968, come modificato dall’art. 3, comma 10, della l. n. 127/1977. Il modello deve indicare:

  • nome e cognome della ditta;
  • residenza;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • conduzione dell’azienda;
  • superfici e dati catastali;
  • numero dei pozzi esistenti in azienda;
  • agro di ubicazione;
  • relativi dati catastali;
  • superficie irrigabile.

Allegati obbligatori e adempimenti economici

Alla domanda devono essere allegati:

  • corografia in foglio intero, in due copie;
  • planimetria catastale estesa a tutto il corpo aziendale, comprendente l’ubicazione dei pozzi nel raggio di 500 metri e i pozzi noti esistenti, in due copie;
  • analisi chimiche e batteriologiche, con indicazione espressa della salinità in g/l e dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate, in due copie;
  • versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, c/c n. 287706, dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
  • per i pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo conto di lire 50.000 per portate fino a 10 l/s e di lire 200.000 per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e della l. 27 marzo 2001, n. 122.

Requisiti formali degli atti tecnici

Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato all’esercizio della professione.

Regime temporale e attualità della norma

Il testo fornito non introduce un termine finale di efficacia, ma si limita a modificare la disciplina della l.r. n. 25/2001 sulle concessioni in sanatoria. La disposizione è oggi di interesse solo in quanto parte del testo consolidato della legge regionale richiamata.

Testo integrale

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