Deliberazione n. 570 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati il giorno precedente dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. La decisione riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Il Garante conferma le misure volte a impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per fini probatori, di eventuale contenuto acquisito in chiaro dalle piattaforme.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 12 settembre 2024, quattro determinazioni urgenti adottate il giorno precedente dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento l’Autorità richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di diffusione illecita di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure da parte del dirigente competente, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la previsione normativa richiamata, attivando così il meccanismo d’urgenza previsto dal Codice.
Provvedimenti adottati in via d’urgenza
L’11 settembre 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 456-458/2024, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate. Tali provvedimenti hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di impiegare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 12 settembre 2024, ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. All’esito, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 456/2024, 457/2024 e 458/2024 adottati dal dirigente competente, confermando così le misure già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione probatoria nei limiti indicati.
Esito e rilievo pratico
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né una valutazione di illiceità del trattamento in senso sanzionatorio; si tratta invece di una decisione urgente di contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, con finalità preventiva e probatoria. Per gli operatori delle piattaforme, il caso evidenzia l’obbligo di attivare rapidamente misure tecniche e organizzative per evitare la circolazione del contenuto segnalato e di gestire eventuali copie acquisite nel rispetto della limitazione temporale e dell’anonimizzazione prescritta.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità su Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il Garante richiama il quadro normativo del GDPR, del Codice privacy e in particolare dell’art. 144-bis, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione nei casi di c.d. revenge porn.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva già adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 456-458 dell’11 settembre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 12 settembre 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. La ratifica rende definitive le misure urgenti già disposte dal dirigente competente.
Misure e finalità della conservazione
Le misure prescritte mirano a bloccare o impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme coinvolte. La conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro è limitata a dodici mesi e deve avvenire con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 12 set 2024Prescrizioni del Garante n. 548 del 12/09/2024
- Provvedimento · 12 set 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 553 del 12/09/2024
- Provvedimento · 12 set 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 550 del 12/09/2024
- Provvedimento · 12 set 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 544 del 12/09/2024
- Provvedimento · 12 set 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 546 del 12/09/2024
- Provvedimento · 12 set 2024Prescrizioni del Garante n. 551 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →