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Interpello

Risposta n. 152 del 5/03/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che si tratti di un diritto personale/precario non trascrivibile: la parte cedente si impegna solo a ottenere la voltura dalla PA (obbligazione di fare), per cui il corrispettivo (escluso il valore delle attrezzature) andrebbe qualificato come prestazione di servizi soggetta ad IVA; le attrezzature sarebbero invece cessione di beni imponibile separatamente.

Interpello art.11, comma 1, lett.a) L.212/2000 - cessione diritto di superficie (art.2, comma 1 DPR 633/1972)

Il quesito

Se la cessione dei diritti derivanti da una concessione demaniale (diritto a mantenere un capanno da pesca) rileva come trasferimento di diritti reali di godimento (cessione di beni ai fini IVA) o come obbligazione di fare/permimtere (prestazione di servizi ai fini IVA).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la concessione attribuisca al concessionario un diritto reale assimilato al diritto di superficie sul capanno; pertanto il trasferimento è una cessione di beni ai sensi dell'art.2, comma 1, DPR 633/1972 e soggetta ad IVA con aliquota ordinaria (22%). Le attrezzature da pesca restano soggette ad IVA secondo le regole ordinarie.

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