LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 29 novembre 1961 che disciplina le indennità mensili di volo, fissando importi (in lire) distinti per ruoli e gradi del Corpo del genio aeronautico e dell'Arma aeronautica (ufficiali, ufficiali medici, specialisti, sottufficiali e graduati). Parti della legge (artt. 1-3, 7-9) sono state abrogate dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; gli importi in lire e molte disposizioni sono superati da interventi normativi successivi.
Indennità mensile di volo per personale aeronautico
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