Salta al contenuto
Legge

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

Normativa italiana061U1345Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la Corte dei conti, istituendo nuove sezioni giurisdizionali e Delegazioni regionali, modificando competenze e limiti di somma, disciplinando magistratura e personale, ruoli organici, progressioni e disposizioni transitorie. Prevede inoltre una delega biennale per testi unici sull’ordinamento e sui procedimenti della Corte. Numerose disposizioni economiche e transitorie sono state successivamente abrogate o superate.

Riforma dell’organizzazione e del personale della Corte dei conti

Riforma dell’organizzazione e del personale della Corte dei conti

La legge interviene sull’ordinamento della Corte dei conti, ampliandone l’articolazione giurisdizionale e territoriale e ridefinendo lo status della magistratura e del personale amministrativo. Gran parte delle disposizioni riguarda la prima applicazione della riforma, con termini decorrenti dall’entrata in vigore della legge del 20 dicembre 1961.

Sezioni giurisdizionali e pensioni di guerra

Sono istituite la quarta e la quinta Sezione speciale della Corte dei conti, competenti sui ricorsi in materia di pensioni di guerra. L’articolo 2 risulta espressamente abrogato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 913.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa ed è istituita una seconda Sezione giurisdizionale, competente insieme alla prima, in materia di contabilità pubblica. Il Presidente della Corte assegna i giudizi alle due sezioni; ad esse sono trasferiti anche i giudizi già attribuiti alla sezione soppressa.

Sono inoltre elevati di sessanta volte i limiti di somma previsti dagli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Delegazioni regionali e controllo decentrato

Gli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di Delegazioni regionali della Corte dei conti. Esse esercitano le attribuzioni già spettanti agli uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede a Trieste controlla anche gli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

È istituita a Roma la Delegazione regionale per il Lazio. Per Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige restano ferme le competenze degli organi regionali già operanti. Sedi e competenza territoriale delle Delegazioni sono individuate nella tabella A allegata alla legge.

Il controllo delle Delegazioni è affidato a un consigliere, coadiuvato dal primo referendario preposto all’ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può affidare la reggenza a un primo referendario, attribuendogli i poteri spettanti al consigliere. I presidenti di sezione incaricati del coordinamento coordinano l’attività delle Delegazioni con quella degli altri uffici della Corte.

Personale di dattilografia

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti. Il personale svolge esclusivamente mansioni di copia e servizi connessi e non può essere destinato, nemmeno temporaneamente, a compiti diversi.

L’assunzione avviene mediante pubblico concorso per esame, riservato ai cittadini italiani in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado e degli ulteriori requisiti previsti per gli impiegati civili dello Stato. Il concorso comprende una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia.

Il trattamento economico è equiparato a quello del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, con estensione delle relative norme in quanto applicabili.

Ordinamento della magistratura della Corte dei conti

I magistrati sono distinti nelle qualifiche di presidente, presidenti di sezione e procuratore generale, consiglieri e vice procuratori generali, primi referendari e referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi a scelta e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio nella magistratura della Corte. Le promozioni a consigliere o vice procuratore generale sono conferite a scelta ai primi referendari con almeno sei anni di effettivo servizio nella relativa qualifica, computando anche il servizio prestato come referendario anteriormente alla legge.

Sono previste norme di inquadramento e di trattamento economico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore, rivestivano le qualifiche di vice referendario, referendario, primo referendario ad personam o sostituto procuratore generale.

Funzioni e accesso alla magistratura

I primi referendari possono essere preposti agli uffici di controllo e possono essere chiamati a supplire i consiglieri assenti o impediti. I referendari coadiuvano i primi referendari negli uffici di controllo e dispongono di voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori nelle sezioni giurisdizionali.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite, con decreto del Presidente della Repubblica, a primi referendari e referendari.

La nomina a referendario avviene tramite concorso per titoli ed esami. Possono partecipare, secondo i requisiti previsti, magistrati ordinari, sostituti procuratori dello Stato, magistrati militari, magistrati tributari con specifici titoli di studio e tirocinio, avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni e dipendenti pubblici o parlamentari appartenenti alle carriere direttive, in possesso della laurea in giurisprudenza e con giudizio di servizio “ottimo” nell’ultimo triennio.

I bandi possono riservare almeno il 20% dei posti a candidati in possesso, oltre che della laurea in giurisprudenza, anche di una laurea in ambito economico-aziendale o economico, o titolo equipollente.

Promozioni e Consiglio di presidenza

Le promozioni nella magistratura sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I giudizi di promovibilità sono formulati da due sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, istituite per le progressioni di carriera.

La prima sezione è composta dal Presidente della Corte, dal procuratore generale e dai primi nove presidenti di sezione secondo l’ordine di ruolo. La seconda comprende il Presidente della Corte, presidenti di sezione, consiglieri delle sezioni di controllo e giurisdizionali, il primo vice procuratore generale e il segretario generale.

Sono disciplinate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento, i quorum costitutivi e le modalità deliberative. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno sei membri oltre al presidente nella prima sezione e di almeno cinque membri oltre al presidente e al segretario generale nella seconda. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Carriere del personale non magistratuale

La carriera del personale di segreteria e revisione è articolata in carriera direttiva e carriera di concetto. La carriera direttiva comprende direttori e vicedirettori di segreteria o revisione; quella di concetto comprende segretari, revisori, segretari aggiunti, revisori aggiunti, vice segretari e vice revisori.

Per accesso, progressione e stato giuridico si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il personale di segreteria e revisione svolge le funzioni di segretario presso le sezioni giurisdizionali.

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera esecutiva. La promozione avviene per scrutinio di merito comparativo tra gli archivisti capi con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica.

Al personale delle carriere di segreteria, revisione ed esecutiva, nonché ai dipendenti dei ruoli transitori, aggiunti e di dattilografia, sono estese le norme sui compensi per lavoro straordinario richiamate dalla legge.

Organi di amministrazione e disciplina del personale

I Consigli di amministrazione del personale sono integrati con rappresentanti delle rispettive carriere, nominati secondo le modalità previste dalla disciplina vigente. I componenti possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti oltre al presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

La Commissione di disciplina per il personale delle carriere di segreteria, revisione, esecutiva e ausiliaria è presieduta da un presidente di sezione ed è composta da un consigliere e da un direttore capo di segreteria o revisione. È nominata annualmente e nessun componente può farne parte per più di due anni consecutivi.

Ruoli organici e limiti di età

Il ruolo organico dei magistrati è stabilito dalla tabella B allegata alla legge, in sostituzione delle precedenti tabelle. Sono aggiunti temporaneamente ulteriori posti indicati nella tabella C; il riassorbimento deve iniziare dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del decimo anno dall’entrata in vigore della legge, utilizzando metà delle vacanze che si rendono disponibili successivamente.

I ruoli organici del personale di segreteria e revisione, esecutivo e ausiliario sono stabiliti dalle tabelle allegate D, E e G.

Il limite di età per il collocamento a riposo previsto dal testo unico del 1934 si applica anche ai magistrati con qualifica inferiore a quella di consigliere.

Disposizioni transitorie sul personale

La legge disciplina il riordino dei ruoli transitori di revisione e dei ruoli aggiunti, prevedendo facoltà di trasferimento verso altre amministrazioni, inquadramenti nei ruoli ordinari e conservazione dell’anzianità di qualifica e di carriera.

Per il ruolo transitorio di revisione:

  • le promozioni devono essere effettuate entro sei mesi dall’entrata in vigore;
  • le domande di trasferimento devono essere presentate entro lo stesso termine;
  • il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle domande entro i successivi sessanta giorni;
  • il silenzio oltre tale termine equivale a rigetto;
  • il personale non trasferito è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche della carriera di segreteria e revisione.

Per il ruolo aggiunto della carriera direttiva, le domande di trasferimento devono essere presentate entro trenta giorni. Sono inoltre previsti termini di sei, otto, nove mesi e un anno per scrutinio, eventuale passaggio alla carriera di concetto e adeguamento degli organici.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti previsti dalla normativa del 1954 e del 1956 sono inquadrati nei corrispondenti ruoli ordinari, conservando l’anzianità. Per alcune categorie è prevista la possibilità di richiedere, entro due mesi, l’inquadramento eventualmente più favorevole.

Prima applicazione della riforma e progressioni

Gli scrutini e le procedure di promozione già in corso devono essere completati entro quattro mesi dall’entrata in vigore. Le promozioni e gli inquadramenti nelle nuove carriere devono essere effettuati, a seconda dei casi, entro sei mesi, nove mesi, dieci mesi o un anno.

Nella prima applicazione, il concorso per esami per la nomina a vice direttore di segreteria o revisione è sostituito da un concorso per titoli riservato al personale della carriera di concetto. La commissione esaminatrice deve concludere i lavori entro sei mesi dalla nomina.

Nei primi tre anni dall’entrata in vigore della legge, i limiti di anzianità richiesti per le promozioni dei magistrati e del personale sono ridotti di un anno e mezzo. In applicazione di tale riduzione non può essere conseguita più di una promozione.

I posti di consigliere resi disponibili dalla legge e dalla sua prima applicazione sono riservati alle promozioni dei primi referendari.

È prevista una disciplina transitoria per gli idonei ai concorsi a vice referendario banditi nel 1957 e nel 1958: la domanda doveva essere presentata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore e la nomina era subordinata al possesso dei requisiti prescritti, salvo quello dell’età.

Abrogazioni e trattamento economico

Sono abrogati l’articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e gli articoli da 10 a 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

L’assegno personale pensionabile, non riassorbibile, previsto per il personale non magistratuale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, è stato successivamente soppresso dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Tale disposizione economica non è pertanto più applicabile.

Delega per testi unici

Il Governo era delegato, entro due anni dall’entrata in vigore, a raccogliere e coordinare in un testo unico le norme sull’ordinamento della Corte dei conti e sullo statuto dei suoi magistrati e dipendenti.

Era inoltre prevista la predisposizione di due ulteriori testi unici sul procedimento contenzioso e non contenzioso davanti alla Corte, secondo criteri diretti a:

  • semplificare e accelerare i giudizi nel rispetto del contraddittorio e della motivazione;
  • rendere più rapidi i controlli non contenziosi;
  • adeguare l’esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo su base regionale.

I testi unici avrebbero dovuto essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere di una commissione parlamentare e di esperti del settore.

Stato di applicazione

La legge è un provvedimento di riorganizzazione risalente al 1961, in larga parte a contenuto ordinamentale e transitorio. Numerose disposizioni relative a qualifiche, ruoli, concorsi, inquadramenti, organici e termini di prima applicazione hanno esaurito la propria funzione; alcune norme economiche sono state espressamente abrogate. La sua rilevanza attuale è quindi limitata soprattutto alla ricostruzione storica dell’ordinamento della Corte dei conti e alla verifica di eventuali effetti transitori o di rinvio ancora presenti nella normativa vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 44 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.