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Decreto dirigenziale n. 167 del 09/10/2026

Decreto di approvazione del programma di esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2nda classe.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva il nuovo programma d’esame per il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe e disciplina ammissione, prove, esenzioni, rilascio e validità del titolo. Definisce inoltre i casi di conseguimento senza esame, le regole sull’impiego dell’unità per la prova pratica e gli obblighi contrattuali e medici. Abroga il decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40, salvaguardandone gli effetti e regolando le domande e i titoli già trattati in base a tale atto.

Aggiornamento della disciplina d’esame e del conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

Disciplina del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe

Il decreto dirigenziale approva il programma aggiornato e definisce le modalità per conseguire il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, in attuazione dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. L’intervento aggiorna il decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40 anche sulla base dell’esperienza applicativa e tiene conto, tra l’altro, del decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 dicembre 2025, n. 2205, relativo al corso PSSR.

Programma e corsi preparatori

Il programma d’esame è contenuto nell’allegato 1. Le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 possono svolgere corsi preparatori, nel rispetto del programma approvato.

La prova teorica riguarda otto aree: teoria e stabilità della nave; motori e apparati ausiliari; sicurezza della navigazione; manovre e condotta; COLREG e segnalamento marittimo; meteorologia; navigazione cartografica ed elettronica; normativa della nautica da diporto e ambientale. La prova pratica verifica la conduzione dell’unità a diverse andature, su tratti di almeno mezzo miglio nautico, e l’esecuzione delle manovre, incluse quelle di recupero dell’uomo in mare, ormeggio, disormeggio e ancoraggio. Sono accertati anche l’uso delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi di salvataggio e antincendio e la capacità di adottare misure preventive in condizioni meteorologiche avverse.

Uffici, sessioni e commissione

Le sessioni d’esame sono ordinariamente due per anno e si svolgono presso le Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano. Avvisi e calendari sono pubblicati sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il candidato sceglie l’ufficio marittimo presso cui sostenere l’esame e svolge presso la stessa sede tutte le prove.

La commissione è nominata dal capo del compartimento o del circondario marittimo. Il presidente è scelto tra gli ufficiali superiori della Marina militare o gli ufficiali delle Capitanerie di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, alle condizioni di servizio indicate; tra docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, con almeno cinque anni di attività didattica pertinente; oppure tra marittimi in possesso dei certificati di competenza professionale specificati dall’articolo 2, comma 2, lettera a). Un secondo membro è scelto tra ufficiali o sottufficiali delle Capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d’altura, oppure tra marittimi con le qualifiche indicate dalla disposizione. È previsto un esperto velista solo nel caso contemplato dall’articolo 4, comma 5, secondo periodo. Il segretario è un sottufficiale delle Capitanerie di porto o un dipendente del Ministero.

Per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, in caso di superamento, l’ufficio presso cui si è svolto l’esame trasmette gli atti all’ufficio d’iscrizione e al candidato, per il rilascio del titolo e l’annotazione sul libretto di navigazione. Per gli altri candidati il titolo è rilasciato dall’ufficio presso cui si è sostenuto l’esame. I modelli sono quelli dell’allegato 2.

Ammissione e requisiti documentali

Possono essere ammessi i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e dell’EFTA (Confederazione elvetica), nonché i cittadini di altri Stati se residenti in Italia. È richiesta la prova di almeno cinque ore di esercitazioni in preparazione alla prova pratica, certificate da una scuola nautica o da un consorzio, salvo i casi di esonero.

Sono esonerati dalle esercitazioni pratiche gli aspiranti che, alla data della domanda, possiedono una patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa; hanno conseguito la patente di categoria A senza esami nei casi previsti dall’articolo 39, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del d.lgs. n. 171/2005 e dall’articolo 33 e allegato III del d.m. n. 146/2008; sono iscritti nella gente di mare e hanno il titolo di capo barca per il traffico locale o di conduttore per il traffico locale, con almeno cinque ore di navigazione come comandante trascritte sul libretto; oppure sono titolari di uno dei titoli professionali individuati dall’articolo 7 del decreto.

Ai fini dei requisiti di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005, il corso Offshore Special Regulations World Sailing/FIV è equipollente al corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo Ordine e albo e i laureati in infermieristica o scienze infermieristiche iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche conseguono per titoli il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid), senza corso ed esame. Chi non lo possiede alla data dell’avviso è ammesso con riserva; il rilascio del titolo dopo il superamento dell’esame resta subordinato al conseguimento del certificato.

I certificati radio SRC non hanno scadenza. Quelli rilasciati dagli Stati elencati nell’allegato 3, aderenti agli accordi CEPT e conformi alle raccomandazioni pertinenti, sono validi senza ulteriori adempimenti. Per certificati SRC di Stati non aderenti alla CEPT o non conformi alle relative raccomandazioni è richiesta una valutazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sulla conformità agli standard internazionali e sull’eventuale reciprocità. Chi ha già conseguito tali certificati alla data di pubblicazione dell’avviso può essere ammesso con riserva, ma deve conseguire il certificato SRC secondo la disciplina del decreto prima del rilascio del titolo. Per l’ammissione sono considerati superiori al SRC i certificati GOC o ROC esteri corredati di endorsement e il certificato LRC riconosciuto secondo la disciplina applicabile all’SRC. Per i certificati SRC del Regno Unito è ammesso in domanda il certificato provvisorio di superamento dell’esame. I certificati radio rilasciati da International Yacht Training (IYT) e i certificati ICC non sono validi per l’ammissione.

I certificati di addestramento STCW’78, come emendata, rilasciati da Stati UE, SEE, EFTA o da Paesi terzi sono riconosciuti secondo gli articoli 19 e 20 del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71. La tassa d’esame è pari a € 1,94 ed è corrisposta secondo le modalità previste per gli esami di ufficiale di coperta dall’articolo 5 del decreto dirigenziale n. 72/2025.

Svolgimento delle prove e caratteristiche dell’unità

L’esame si compone di una prova teorica e di una prova pratica. La teoria comprende una prova di carteggio nautico e un colloquio sugli argomenti da 1 a 8 del programma; la pratica verte sull’argomento 9. Le prove possono svolgersi nella stessa giornata, ma il superamento della teoria è necessario per accedere alla pratica. La prova di carteggio è quella prevista dall’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 10 agosto 2021, con le medesime procedure e raccomandazioni, salvo la diversa propedeuticità nell’ambito della prova teorica.

La prova pratica si svolge in acque marittime su un’unità da diporto iscritta nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), di lunghezza non inferiore a 15 metri, a propulsione principale a motore oppure a vela con motore ausiliario di potenza superiore a 30 kW, utilizzato nella prova con la sola propulsione a motore. L’unità deve essere adibita a uso privato, a uno degli usi commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 171/2005, oppure essere un’unità da traffico; sono escluse quelle adibite alla pesca. Non sono ammessi catamarani e altri multiscafo. La commissione formula domande sulle manovre richieste.

L’unità deve avere mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza almeno pari a quelli previsti dall’allegato V al d.m. n. 146/2008 per la navigazione entro dodici miglia dalla costa. La disponibilità giuridica può derivare da proprietà o locazione finanziaria, locazione, comodato gratuito attestato dal proprietario, disponibilità quale allievo di una scuola nautica o consorzio, dichiarazione di armatore o noleggio. La documentazione prevista per licenza di navigazione, locazione, comodato o noleggio deve essere presentata non oltre dieci giorni prima dell’esame. L’unità deve essere in regola con pubblicità navale, sicurezza e relativa certificazione e copertura assicurativa; la polizza di responsabilità civile deve coprire lesioni a persone e danni a cose causati durante l’esame. Per le unità nella disponibilità di scuole e consorzi si applicano le disposizioni pertinenti dei rispettivi regolamenti.

La specializzazione vela è disciplinata dall’articolo 8 del d.m. n. 121/2005, con estensione ai titoli e certificati elencati dall’articolo 4, comma 5. La specializzazione è annotata sul titolo. Se ne ricorrono i presupposti, la relativa prova può essere svolta nella medesima sessione; programma e modalità sono quelli previsti per l’abilitazione alla navigazione a vela della patente nautica di categoria A dall’articolo 25 del d.m. n. 146/2008. La commissione valuta l’eventuale forza maggiore che giustifichi il rinvio della prova pratica. L’assenza alla prova teorica equivale a rinuncia all’esame; l’assenza a una prova teorica o alla pratica comporta il mancato superamento della prova.

Esoneri dalle prove

È esonerato dall’intera prova teorica chi possiede da almeno dieci anni una patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione per almeno dieci anni complessivi, anche non consecutivi, nel registro delle imprese o nel REA con uno dei codici ATECO 50.10, 50.30.0, 77.21.02 o 74.90.9, oppure 85.53 limitatamente all’attività di scuola nautica;
  • contratti di lavoro aventi a oggetto il comando di unità da diporto, stipulati con imprese di noleggio, locatari ai sensi dell’articolo 42-bis del codice della nautica da diporto o aventi titolo di unità a uso privato, per una durata complessiva di diciotto mesi.

I titolari di patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa in corso di validità sono esonerati dalla sola prova di carteggio. I requisiti per gli esoneri devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Sono esonerati dalla prova pratica i marittimi titolari dei titoli di capo barca per il traffico nello Stato, per il traffico locale o per la pesca costiera di cui agli articoli 259, 260 e 261 del d.P.R. n. 328/1952, nonché i titolari del titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. I titoli devono essere stati conseguiti prima della domanda. Per i titoli di capo barca devono risultare sul libretto almeno dodici mesi di navigazione come comandante, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni; per i conduttori sono richiesti rapporti di lavoro come comandante per complessivi trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni. La navigazione annotata sul libretto ha valore probatorio ai sensi degli articoli 220, 223, 428 e 440 del d.P.R. n. 328/1952; sono utilizzabili anche contratti e certificati di discharge.

Ripetizione delle prove

Chi non supera una delle prove che compongono la prova teorica può ripeterla una sola volta, entro dodici mesi dalla data del verbale riassuntivo, senza nuovi oneri. La ripetizione avviene nella stessa sede e nell’ambito di un avviso d’esame successivo al verbale. Il verbale indica espressamente le prove non superate. I documenti ancora validi sono restituiti previa acquisizione di copia nel fascicolo, secondo l’articolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14/2011.

Conseguimento senza esame e specializzazione vela

Possono ottenere il titolo senza esame, fermo il possesso dei requisiti di addestramento previsti quando richiesti:

  • i titolari di patente nautica di categoria B per nave da diporto in corso di validità;
  • i marittimi titolari, in corso di validità, dei certificati di competenza di coperta indicati dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto: ufficiale di coperta; primo ufficiale di coperta su navi di almeno 3.000 GT o da 500 a 3.000 GT; comandante su navi di almeno 500 GT o su navi fino a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia;
  • i titolari dei certificati del diporto di ufficiale di navigazione, capitano del diporto e comandante del diporto, in corso di validità;
  • i titolari di certificati esteri conformi alle Regole I/10, II/1, II/2, II/3, IV/2-VII/1 della Convenzione STCW’78, con endorsement consolare italiano valido e residenza o domicilio in Italia;
  • i titolari dei certificati Master 200 GT o superiori rilasciati dalle autorità indicate del Regno Unito, dell’Isola di Man o dei territori britannici d’oltremare elencati, con endorsement consolare italiano valido e residenza o domicilio in Italia.

Per i titolari dei certificati britannici indicati, la specializzazione vela è annotata se presente nel titolo Yachtmaster Offshore o Yachtmaster Ocean posseduto dal richiedente. La domanda dei marittimi iscritti nelle matricole è presentata all’ufficio d’iscrizione; i titolari di patente B si rivolgono all’ufficio marittimo che l’ha rilasciata; nei casi di certificati esteri e britannici la domanda è presentata all’ufficio competente secondo il principio di territorialità richiamato dall’allegato II, lettera A, del d.m. n. 146/2008. I requisiti devono essere posseduti alla data della domanda.

L’annotazione della specializzazione vela è rilasciata senza esame ai titolari, in corso di validità, delle qualifiche elencate: esperto velista FIV o Lega navale italiana; istruttore di scuola vela FIV di I livello; allenatore FIV di II livello; allenatore nazionale FIV di III livello; tecnico di IV livello CONI; istruttore nautico costiero, d’altura o formatore della Lega navale italiana; istruttore vela costiera, d’altura o formatore della Marina militare.

Rilascio, validità e condizioni per l’esercizio

Il titolo professionale non ha scadenza. Per esercitare la professione devono tuttavia essere in corso di validità i certificati e gli attestati di addestramento previsti dall’articolo 4-bis, comma 2, del d.m. n. 121/2005. Il rinnovo di tali certificati è annotato sul retro del titolo dall’ufficio marittimo che lo ha rilasciato.

Contratti e visita medica

Per gli ufficiali iscritti nelle matricole della gente di mare, ai contratti di arruolamento si applica l’articolo 328 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327. Per gli ufficiali non iscritti, l’assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato o con contratto scritto di prestazione di servizi, sottoscritto dal proprietario o armatore e dal prestatore. I contratti in essere non conformi devono essere adeguati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Tutti gli ufficiali, indipendentemente dall’iscrizione nelle matricole, sono soggetti alla visita medica preventiva d’imbarco prevista dall’articolo 323 del r.d. n. 327/1942.

Regime transitorio, abrogazione ed efficacia

Le domande presentate durante la vigenza del decreto dirigenziale n. 40/2025 restano disciplinate da tale decreto. I candidati che, per quelle domande, hanno presentato certificati radio IYT sono ammessi con riserva; in caso di superamento, il rilascio è subordinato al conseguimento di un certificato radio valido secondo l’articolo 3, lettera d).

I titoli già rilasciati in base al decreto n. 40/2025 conservano validità. Per questi titoli, l’eventuale adeguamento del certificato PSSR alle disposizioni del decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 dicembre 2025, n. 2205 deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di emissione del titolo; in mancanza, l’interessato non può esercitare la professione. Gli ufficiali possono iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria presso l’ufficio marittimo che ha emesso il titolo. Gli adempimenti relativi ai corsi STCW sono effettuati in sede di refresh o, per il corso PSSR, in sede di adeguamento.

Il decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40 è abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Quest’ultimo entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIT ed è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Programma e organizzazione degli esami

È approvato il programma dell’allegato 1. Le sessioni si svolgono ordinariamente due volte l’anno presso le Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano; il candidato sceglie l’ufficio e sostiene lì l’intero esame. Le scuole nautiche e i consorzi possono organizzare corsi preparatori.

Ammissione e requisiti

Sono ammessi cittadini UE, SEE ed EFTA e, se residenti in Italia, cittadini di altri Stati. In via ordinaria occorrono almeno cinque ore di esercitazioni pratiche attestate da una scuola nautica o da un consorzio, salvo le esenzioni previste. Sono disciplinati il riconoscimento di certificati STCW e radio, le equipollenze sanitarie e di sicurezza e i casi di ammissione con riserva.

Prove e unità impiegata

L’esame comprende una prova teorica (carteggio nautico e colloquio) e una prova pratica, accessibile dopo il superamento della teoria. La prova pratica si svolge in mare su unità di almeno 15 metri, iscritta all’ATCN, con specifiche caratteristiche di propulsione e dotazioni; sono esclusi i catamarani e gli altri multiscafo. La tassa d’esame è di € 1,94.

Esoneri e conseguimento senza esame

Sono previsti esoneri dalla teoria o dal solo carteggio per determinate categorie di titolari di patente nautica senza limiti dalla costa, e dall’esame pratico per specifici marittimi con esperienza di comando documentata. Il titolo può essere conseguito senza esame da titolari di patente nautica di categoria B e da titolari di certificati professionali marittimi o del diporto individuati dal decreto; sono inoltre previste annotazioni della specializzazione vela senza esame per qualifiche elencate.

Validità, rapporti di lavoro e disposizioni transitorie

Il titolo non ha scadenza, ma per esercitare la professione i certificati e gli attestati di addestramento richiesti devono essere validi. I contratti difformi devono essere adeguati entro 30 giorni dall’entrata in vigore; è prevista la visita medica preventiva d’imbarco. I titoli già rilasciati in base al decreto n. 40/2025 restano validi; per il certificato PSSR è previsto, nei casi indicati, un adeguamento entro 24 mesi dall’emissione del titolo.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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