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Decreto dirigenziale n. 349 del 06/10/2026

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della strada, il dispositivo “SEM” prodotto da Eltraff s.r.l. per rilevare il transito di veicoli nella direzione vietata dalla luce rossa. Definisce componenti e configurazioni ammesse, condizioni di installazione e utilizzo, limiti di copertura delle corsie e obblighi applicabili alla produzione e commercializzazione degli esemplari.

Approvazione del sistema Eltraff “SEM” per l’accertamento delle violazioni semaforiche con luce rossa.

Approvazione del dispositivo Eltraff “SEM”

Il decreto dirigenziale del 6 ottobre 2026 approva, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il sistema elettronico “SEM” prodotto da Eltraff s.r.l. per l’accertamento delle violazioni semaforiche con luce rossa. L’approvazione riguarda l’impiego del dispositivo nel rispetto delle caratteristiche, delle configurazioni e delle condizioni definite dal decreto.

Base normativa e istruttoria

Il provvedimento richiama l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione, e l’art. 201 del Codice della strada, in particolare le disposizioni sui casi in cui può mancare la contestazione immediata e sull’accertamento mediante dispositivi approvati o omologati. Richiama inoltre la legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l’art. 201.

L’istruttoria è iniziata con la richiesta di Eltraff del 28 dicembre 2023, acquisita al protocollo n. 28373, ed è proseguita con integrazioni documentali presentate tra il 2024 e il 2026. Il prototipo è stato depositato presso il Ministero il 22 dicembre 2023 e il 28 ottobre 2024. Il decreto tiene conto del voto n. 62/2025 della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adottato nell’adunanza del 25 marzo 2026, nonché delle successive integrazioni della società, tra cui il Manuale d’Uso e Manutenzione - Manuale di Installazione, versione MU01, revisione 05 dell’8 aprile 2026.

Approvazione e ambito di accertamento

Il dispositivo è approvato per rilevare il transito dei veicoli in violazione del segnale semaforico e gestire le procedure di trattamento dei dati secondo le caratteristiche tecniche e funzionali indicate nel decreto. Può essere utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia per accertare la violazione prevista dall’art. 146, comma 3, del Codice della strada, nella direzione impedita dalla fase semaforica.

L’impiego è subordinato al rispetto dell’art. 41, comma 11, e dell’art. 201, comma 1-bis, lettera b), e commi 1-ter e 1-quater, del Codice della strada, oltre che delle condizioni specifiche stabilite dal decreto.

Componenti e configurazioni ammesse

Il dispositivo è composto dai seguenti elementi, nei limiti quantitativi indicati:

  • un PC industriale con un massimo di quattro interfacce di controllo sensori;
  • fino a quattro coppie di sensori induttivi di rilevamento del passaggio veicolare, ciascuna costituita da spira e rilevatore induttivo, oppure, in alternativa, fino a quattro sensori LIDAR;
  • un sistema di acquisizione immagini con un massimo di quattro videocamere, ciascuna equipaggiata con illuminatore infrarosso “Elio85”.

Le videocamere ammesse, alternative tra loro, sono FLIR 3M, FLIR 5M, FLIR 8M, LUCID 3M, LUCID 5M e LUCID 8M.

Installazione ed esercizio

L’installazione deve seguire le indicazioni del manuale depositato e mantenere la configurazione di prova, evitando modifiche che possano compromettere o alterare il funzionamento del dispositivo approvato. Deve inoltre rispettare il Codice della strada, il relativo regolamento di attuazione e le norme di sicurezza per l’installazione di apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico, anche in relazione alla manutenzione, senza creare pericolo per veicoli o pedoni.

Ciascuna videocamera può monitorare al massimo due corsie. Se la strada ha un numero di corsie superiore alla capacità di copertura prevista, devono essere installate più videocamere, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2, comma 1, oppure deve essere previsto più di un dispositivo. L’accertamento è possibile solo se la segnaletica orizzontale della zona di attestamento è conforme al Codice della strada e al relativo regolamento ed è correttamente mantenuta.

Produzione e commercializzazione

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi al prototipo, composto dai componenti elencati all’art. 2, comma 1, e depositato presso il Ministero il 22 dicembre 2023 e il 28 ottobre 2024, nonché alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore.

Non possono essere apportate modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale depositato, applicabile nei limiti e alle condizioni stabiliti dal provvedimento e purché non vi sia contrasto con esso.

Punti principali

Approvazione e ambito d’impiego

Il sistema “SEM” è approvato per l’accertamento delle violazioni dell’art. 146, comma 3, del Codice della strada, relative al mancato rispetto della luce rossa, con lanterne veicolari normali o di corsia. L’utilizzo è subordinato alle disposizioni richiamate degli artt. 41 e 201 del Codice e alle condizioni del decreto.

Componenti e configurazione

Il dispositivo comprende un PC industriale con un massimo di quattro interfacce di controllo, fino a quattro coppie di sensori induttivi oppure, in alternativa, fino a quattro sensori LIDAR, e un sistema di acquisizione immagini con un massimo di quattro videocamere. Sono ammesse videocamere FLIR 3M, 5M o 8M e LUCID 3M, 5M o 8M, ciascuna dotata di illuminatore infrarosso Elio85.

Installazione ed esercizio

Installazione e configurazione devono rispettare il manuale depositato, le norme stradali e quelle di sicurezza applicabili. Ogni videocamera può monitorare al massimo due corsie; per strade con più corsie occorrono ulteriori videocamere entro i limiti dei componenti ammessi oppure più dispositivi. L’accertamento richiede segnaletica orizzontale nella zona di attestamento conforme e correttamente manutenuta.

Produzione e commercializzazione

Gli esemplari devono corrispondere al prototipo e alla documentazione tecnica depositati, riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore ed essere commercializzati con il manuale depositato. Non sono ammesse modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una modifica del decreto.

Istruttoria

Il decreto dà seguito alla domanda di Eltraff s.r.l. del 28 dicembre 2023 e alle successive integrazioni documentali. Tiene conto del voto n. 62/2025 della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso nell’adunanza del 25 marzo 2026, e delle integrazioni trasmesse dalla società nel 2026.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazione

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