Prescrizioni del Garante n. 168 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo relativo a un impianto di videosorveglianza installato presso una tabaccheria, rilevando che al momento dell’ispezione la telecamera esterna era funzionante ma non segnalata con cartelli informativi. Pur accertando la violazione degli obblighi di trasparenza e informativa, l’Autorità considera la condotta una violazione minore, anche alla luce delle deduzioni difensive e della prova fotografica di una precedente cartellonistica poi rimossa da terzi. Non viene irrogata una sanzione pecuniaria: il Garante dichiara l’illiceità del trattamento, ammonisce la titolare e ingiunge di collocare senza ritardo e comunque entro 30 giorni un’idonea informativa.
Titolare di una tabaccheria: videosorveglianza esterna senza idonea informativa/cartellonistica
Videosorveglianza esterna presso una tabaccheria senza adeguata informativa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo relativo a un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale denominato "La Tabaccheria Magie di Fumo". Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione che lamentava l’assenza di cartelli informativi e la possibile ripresa di aree di pertinenza di terzi.
Origine del reclamo e attività istruttoria
Il reclamo è stato presentato il 21 maggio 2024. In seguito, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza ha svolto verifiche in loco il 13 marzo 2025, trasmettendo il relativo verbale al Garante. Dall’ispezione è emerso che l’impianto era composto da tre telecamere, ma solo una risultava funzionante; tale telecamera riprendeva il distributore automatico delle sigarette e l’area immediatamente antistante l’esercizio. In occasione del sopralluogo non erano presenti cartelli informativi sulla videosorveglianza.
Difese della titolare
Con memoria del 25 luglio 2025, la titolare ha rappresentato che l’installazione dell’impianto era stata consigliata dai Carabinieri per fronteggiare una situazione di minacce, insulti, stalking e intimidazioni provenienti da soggetti con cui erano in corso controversie legali. Ha inoltre dichiarato che la segnaletica era stata regolarmente collocata, ma più volte rimossa da terzi. A sostegno di tale affermazione è stata prodotta documentazione fotografica che attestava la presenza di un cartello informativo in precedenza.
Quadro normativo applicato
L’Autorità ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. Sono stati richiamati anche:
- il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- le FAQ dell’Autorità;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video, con indicazione della necessità di un segnale di avvertimento ben visibile, intelligibile e leggibile, eventualmente integrato da un sistema informativo su due livelli.
Valutazione del trattamento
Dalle verifiche è emerso che il trattamento non era stato reso trasparente nel momento dell’accertamento, poiché il sistema era in funzione ma privo di cartelli informativi visibili. Ciò ha determinato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che la condotta potesse essere qualificata come "violazione minore", tenendo conto delle giustificazioni fornite, della preesistente collocazione della cartellonistica e della situazione conflittuale descritta dalla titolare.
Provvedimenti adottati
Il Garante ha quindi:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza;
- ammonito la titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di collocare senza ritardo e comunque entro 30 giorni un’idonea informativa del trattamento mediante la telecamera esterna.
Non è stata applicata una sanzione pecuniaria. È stata invece disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, con omissione delle generalità della titolare e del difensore, e l’annotazione dell’ammonimento nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
Il procedimento trae origine da un reclamo del 21 maggio 2024, con cui veniva segnalata la presunta illegittimità di un sistema di videosorveglianza presso l’esercizio commerciale "La Tabaccheria Magie di Fumo" per assenza di cartelli e possibile ripresa di aree di terzi. A seguito di verifiche della Guardia di finanza, il verbale di ispezione del 13 marzo 2025 ha accertato un impianto composto da tre telecamere, di cui una sola funzionante, orientata sull’area immediatamente antistante l’esercizio e sul distributore automatico delle sigarette, senza cartelli informativi visibili.
Difese della titolare e contesto fattuale
La titolare ha dedotto che l’impianto era stato installato per tutelare sé stessa e la famiglia in un contesto di conflittualità con vicini e affittuari, affermando che la segnaletica "Area videosorvegliata" era stata più volte rimossa da terzi. A sostegno è stata prodotta documentazione fotografica attestante la preesistenza di un cartello informativo.
Quadro normativo richiamato
Il Garante qualifica la videosorveglianza come trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e richiama il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. Sono richiamate anche le indicazioni del provvedimento generale del 8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
Valutazione del Garante sull’illiceità del trattamento
All’esito dell’istruttoria, il trattamento è stato ritenuto non conforme al quadro regolatorio perché la telecamera risultava attiva ma non adeguatamente segnalata al momento della verifica. L’Autorità rileva quindi la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, ma considera la condotta una "violazione minore" in ragione delle circostanze rappresentate e della prova della preesistenza della cartellonistica.
Esito finale e prescrizioni
Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento, ammonisce la titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e le ingiunge, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), di collocare senza ritardo e comunque entro 30 giorni un’idonea informativa presso la telecamera esterna. Dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, con omissione dei dati identificativi, e l’annotazione dell’ammonimento nel registro interno dell’Autorità.
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