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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 70 del 08/02/2024

Provvedimento dell'8 febbraio 2024

Garante Privacy70

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo proposto contro Google LLC e ordina la deindicizzazione di un URL dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante. La vicenda riguarda notizie del 2017 su una sospensione dall’ufficio di parroco e su un sequestro del cellulare, poi risultate non più attuali alla luce del decorso del tempo, dell’esito del procedimento penale e del successivo reintegro nel ministero sacerdotale. L’Autorità ritiene prevalente il pregiudizio per l’interessato rispetto all’interesse pubblico alla reperibilità della notizia.

Google LLC: deindicizzazione di un URL nei risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato (diritto all’oblio)

Google LLC - deindicizzazione di un URL associato al nominativo del reclamante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo proposto nei confronti di Google LLC, relativo alla richiesta di deindicizzazione di un URL dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante. La vicenda concerneva notizie di stampa del 2017 relative a una sospensione dall’ufficio di parroco e a un sequestro del cellulare, collegate a una contestata tentata estorsione e alla diffusione di un video hard.

Origine del reclamo e contenuto della notizia contestata

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, era volto a ottenere la rimozione del collegamento tra il nome dell’interessato e l’URL contestato. La notizia riportava fatti particolarmente delicati, riferiti a un procedimento penale e a un procedimento ecclesiastico, e risultava associata al nome del reclamante nei risultati del motore di ricerca.

Deduzioni del reclamante

L’interessato ha rappresentato che il contenuto dell’articolo era divenuto non più attuale e non più pertinente per il tempo trascorso dalla pubblicazione, superiore a cinque anni. Ha inoltre evidenziato che il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord si era concluso il 4 luglio 2019 con la condanna dei due autori dell’estorsione e che le accuse mosse nel procedimento canonico erano state giudicate infondate. Secondo il reclamante, il titolo dell’articolo conteneva espressioni eccessivamente incisive e lesive del decoro e della dignità personale.

Riscontro del titolare del trattamento

Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione. Ha sostenuto, in particolare, che:

  • il contenuto era stato pubblicato nel 2017, con conseguente insussistenza di un sufficiente decorso del tempo;
  • le informazioni mantenevano una persistente attualità in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante;
  • la natura giornalistica del contenuto e l’interesse generale alla sua reperibilità giustificavano il mantenimento dell’indicizzazione.

Elementi sopravvenuti valutati dal Garante

Nel corso del procedimento è stata prodotta un’attestazione della Curia di XX, datata 15 dicembre 2023, secondo cui il reclamante era stato reintegrato nel ministero sacerdotale e il procedimento penale canonico si era concluso con decreto extragiudiziale e con la revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali disposta con decreto vescovile del 28 luglio 2022. L’Autorità ha inoltre considerato che erano trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione dell’articolo.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 17 GDPR, in tema di cancellazione e diritto all’oblio;
  • l’art. 21, par. 1, GDPR, in materia di opposizione;
  • le Linee guida del WP29 del 2014 sul diritto all’oblio;
  • le Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB, adottate il 7 luglio 2020.

È stato valorizzato anche il criterio del pregiudizio derivante dal dato, secondo cui la possibilità che un risultato di ricerca arrechi un pregiudizio all’interessato milita fortemente a favore della deindicizzazione, senza che l’interessato debba provarlo in modo specifico.

Valutazione del Garante e bilanciamento degli interessi

L’Autorità ha ritenuto che l’URL rinviasse a notizie risalenti al 2017, relative a una vicenda conclusa senza condanna a carico del reclamante, il quale risultava anzi vittima del reato. Alla luce del reintegro nel ministero sacerdotale e del tempo trascorso, la persistente associazione di tali notizie al nome dell’interessato è stata giudicata idonea a provocargli un pregiudizio nella vita personale e nell’attività svolta, non più giustificato da esigenze di interesse pubblico.

Provvedimento adottato e termini

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Google LLC di rimuovere l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione interna e avvertenze

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, è stata disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nei confronti di Google LLC. Tuttavia, il Garante ha precisato che tale annotazione non potrà essere considerata, in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare, come precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di valutazione riferita alle specificità del singolo caso.

Obblighi di comunicazione, sanzioni e opposizione

Google LLC è stata invitata, ai sensi dell’art. 157 Codice, a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento. È stato altresì richiamato che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 Codice. In caso di inosservanza dell’ingiunzione, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell’interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nell’interesse del reclamante contro Google LLC. L’interessato chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di un URL associato al proprio nome e cognome, contenente una notizia di stampa relativa alla sospensione dall’ufficio di parroco e al sequestro del cellulare nell’ambito di una vicenda di presunta tentata estorsione e di diffusione di un video hard.

Posizione del reclamante sulla non attualità della notizia

Il reclamante ha sostenuto che il titolo dell’articolo utilizzava espressioni forti lesive di decoro, identità e dignità personale, e che la notizia era divenuta obsoleta e non più pertinente. Ha inoltre evidenziato che il procedimento penale si era concluso il 4 luglio 2019 con la condanna dei due autori dell’estorsione e che le accuse nel processo ecclesiastico erano state giudicate infondate.

Riscontro di Google LLC e motivi del diniego

Google LLC, quale titolare del trattamento, ha negato la deindicizzazione sostenendo che l’URL era stato pubblicato nel 2017 e che, quindi, non vi era un significativo decorso del tempo; ha inoltre richiamato la persistente attualità delle informazioni in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante e la natura giornalistica del contenuto. Nella propria risposta ha invocato l’interesse generale alla reperibilità della notizia.

Elementi sopravvenuti e valutazione dell’attualità

Il reclamante ha prodotto una attestazione della Curia di XX, datata 15 dicembre 2023, dalla quale risulta che egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico si è concluso con decreto extragiudiziale e revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali con decreto vescovile del 28 luglio 2022. L’Autorità ha valorizzato anche il fatto che siano trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione dell’articolo.

Valutazione del Garante sul diritto all’oblio

Il Garante ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri elaborati dalle Linee guida del WP29 del 2014 e dalle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB, sottolineando anche il criterio del pregiudizio derivante dal dato. Ha ritenuto che la persistente associazione delle notizie al nome del reclamante comporti un pregiudizio sulla sua vita e attività e non sia più giustificata da ragioni di interesse pubblico.

Dispositivo, termini e adempimenti

Il reclamo è dichiarato fondato e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, Google LLC è ingiunta a rimuovere l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. È disposta anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. È inoltre richiesto a Google di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate; l’inosservanza può comportare la sanzione ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR e il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 Codice è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 Codice.

Come è indicizzato

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