Blocco del trattamento n. 479 del 20/08/2025
Provvedimento del 20 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante, a seguito di reclamo del sig. Raoul Bova, ha disposto in via d’urgenza la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti di Fabrizio Corona, titolare del canale YouTube "Falsissimo" e dei relativi profili social, per impedire l’ulteriore diffusione online di un file audio tratto da una conversazione privata. Il provvedimento prende atto della persistente circolazione del contenuto su YouTube e Instagram nonostante un precedente avvertimento del 4 agosto 2025, e tutela la riservatezza e la dignità dell’interessato rispetto a profili della sua vita privata estranei al suo rilievo pubblico. La misura impone la rimozione dell’audio dalla puntata indicata, il divieto di riproduzione e divulgazione del medesimo contenuto, con effetto immediato.
Limitazione provvisoria urgente nei confronti di Fabrizio Corona per ulteriore diffusione online di un audio privato di Raoul Bova sui canali social e YouTube
Limitazione provvisoria urgente per la diffusione di un audio privato su canali social e YouTube
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene in via d’urgenza nei confronti di Fabrizio Corona, quale titolare del trattamento del canale YouTube "Falsissimo" e dei profili social a lui riconducibili, per impedire l’ulteriore diffusione online di un file audio estratto da una conversazione privata tra il reclamante e un soggetto terzo. Il provvedimento è adottato nell’ambito di un reclamo presentato dal sig. Raoul Bova ex art. 77 GDPR, dopo un precedente avvertimento del 4 agosto 2025 rimasto, secondo il Garante, sostanzialmente inottemperato.
Origine del reclamo e contenuto contestato
Il reclamante ha rappresentato la diffusione non autorizzata dell’audio attraverso le principali piattaforme social e i motori di ricerca, chiedendo:
- la rimozione dei contenuti illeciti;
- la deindicizzazione globale delle pagine e dei contenuti riferibili alla sua persona;
- l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 GDPR.
Il Garante rileva che l’audio è stato divulgato nella puntata "Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1", pubblicata sul canale YouTube riconducibile al sig. Corona, e che la diffusione è proseguita anche tramite un reel su Instagram e ulteriori URL segnalati dal reclamante in data 18 agosto 2025.
Precedente avvertimento e persistente diffusione
L’Autorità richiama il proprio provvedimento del 4 agosto 2025, con cui aveva già adottato un avvertimento ai sensi dell’art. 58 GDPR nei confronti dei potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato, evidenziando che l’eventuale diffusione dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata poteva verosimilmente violare il Regolamento e il Codice privacy. Tale avvertimento era stato ulteriormente portato a conoscenza del pubblico mediante comunicato stampa del 6 agosto 2025.
Nonostante ciò, il contenuto risulta ancora online, con un numero di visualizzazioni superiore a 1 milione e 300 mila, elemento che per il Garante dimostra un progressivo effetto virale della violazione e l’assenza di misure idonee a mitigarne gli effetti.
Valutazioni giuridiche: riservatezza, essenzialità dell’informazione e limiti giornalistici
Il Garante osserva che i contenuti dell’audio attengono a profili della sfera intima e affettiva dell’interessato, del tutto estranei alla sua figura di pubblico rilievo. Per questo richiama:
- l’art. 137, comma 3, del Codice, secondo cui, anche nel trattamento per finalità di manifestazione del pensiero, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;
- l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, che impone il rispetto della sfera privata delle persone note quando le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
In tale quadro, la diffusione dell’audio viene considerata non giustificata dal principio di essenzialità dell’informazione.
Misura urgente disposta dal Garante
Ritenuta necessaria la tutela immediata della riservatezza e della dignità dell’interessato, il Garante dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti di Fabrizio Corona.
La misura riguarda specificamente:
- l’eliminazione dell’audio dalla puntata "Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1", a partire dal minuto 38:43;
- la rimozione del reel pubblicato su Instagram che riproduce il medesimo audio;
- il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma, del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata.
La limitazione ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento.
Esito procedimentale e rimedi
Il Garante precisa che la misura è adottata nelle more della definizione dell’istruttoria già avviata sul caso e si riserva ogni ulteriore determinazione. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal sig. Raoul Bova, che lamenta la diffusione non autorizzata, tramite piattaforme social e motori di ricerca, di un file audio tratto da una conversazione privata con un terzo. Nel reclamo viene chiesta la rimozione dei contenuti, la deindicizzazione globale e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 83 GDPR.
Precedente avvertimento e perdurante diffusione del contenuto
Il Garante richiama il provvedimento del 4 agosto 2025 con cui era stato adottato un avvertimento nei confronti dei potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato, avvertendo che l’eventuale diffusione dell’audio o di estratti della conversazione privata avrebbe potuto violare il GDPR e il Codice. Nonostante ciò, il contenuto risulta ancora diffuso sulla puntata "Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1" e su Instagram, con un elevato numero di visualizzazioni e un effetto virale crescente.
Valutazione del Garante sulla tutela della riservatezza
L’Autorità evidenzia che i contenuti della conversazione attengono alla sfera intima e affettiva dell’interessato, estranea alla sua figura di pubblico rilievo. Richiama l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica, ribadendo il limite dell’essenzialità dell’informazione e il rispetto della sfera privata delle persone note quando i dati non hanno rilievo per il loro ruolo o per la vita pubblica.
Misura urgente disposta
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone in via d’urgenza la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti di Fabrizio Corona, quale titolare del trattamento del canale YouTube "Falsissimo" e dei profili social a lui riconducibili. La limitazione riguarda l’ulteriore diffusione online del file audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata e si concretizza nell’eliminazione dell’audio dalla puntata indicata, nonché del reel pubblicato su Instagram, con il divieto di riproduzione e divulgazione sotto qualsiasi forma.
Effetti e impugnazione
La limitazione ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento. Il Garante si riserva ogni altra determinazione all’esito dell’istruttoria pendente. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 6 ago 2025Prescrizioni del Garante n. 472 del 06/08/2025
- Provvedimento · 4 ago 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 474 del 04/08/2025
- Provvedimento · 4 ago 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 468 del 04/08/2025
- Provvedimento · 4 ago 2025Prescrizioni del Garante n. 473 del 04/08/2025
- Provvedimento · 4 ago 2025Prescrizioni del Garante n. 457 del 04/08/2025
- Provvedimento · 4 ago 2025Deliberazione n. 451 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →