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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14093/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte commerciale)

La controversia

La controversia nasceva dalla diffusione, in occasione dei Mondiali di calcio 2018, di un video musicale ufficiale realizzato per la competizione in cui il cantante protagonista indossava un giubbotto recante originariamente il marchio "K-Way", poi oscurato ed eliminato in post-produzione. In primo grado la domanda della titolare del marchio era stata accolta, ritenendosi che la smarchiatura integrasse contraffazione del marchio, lesione della sua reputazione e del suo prestigio, nonché concorrenza sleale. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo che vi fosse stata violazione del diritto esclusivo sul marchio e affermando che la smarchiatura non aveva determinato svilimento del segno, né diminuzione del suo valore economico, né danno diretto o indiretto all'impresa titolare. In cassazione il ricorso era affidato a tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha rinunciato al ricorso e le resistenti hanno aderito alla rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della rituale adesione delle controricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'adesione, non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e che non sussistevano i presupposti per il cd. doppio contributo unificato, essendo quest'ultimo applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso con adesione delle controparti, non va disposto nulla sulle spese processuali.

  • contributo unificato

    Il cd. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata o seguita da adesione delle controparti, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione, non si provvede sulle spese processuali quando le parti aderenti abbiano accettato la rinuncia.
  • Le misure sanzionatorie o eccezionali collegate all'esito negativo dell'impugnazione, come il doppio contributo unificato, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • La disciplina processuale della rinuncia al ricorso impedisce di estendere in via analogica conseguenze previste per rigetto, inammissibilità o improcedibilità a fattispecie diverse, come l'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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