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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26901/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di una controversia giudiziaria le parti hanno concluso una transazione con cui due soggetti si obbligavano a pagare a un terzo la somma complessiva di 700 mila dollari in due rate, prevedendo una clausola penale di 350 mila dollari in caso di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola rata e per un solo giorno. La seconda rata, scadente il 30 settembre 2011, è stata accreditata al creditore il 5 ottobre 2011. Il creditore ha quindi ottenuto decreto ingiuntivo per la penale; gli obbligati hanno proposto opposizione sostenendo che il bonifico era stato disposto entro il termine e che il ritardo nell’accredito era dipeso dalla banca. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto questa impostazione, ritenendo il pagamento tempestivo in base alla buona fede. Il ricorrente principale ha impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 1176, 1218 e 1382 c.c., sostenendo che nelle obbligazioni pecuniarie l’adempimento si perfeziona solo quando la somma entra nella concreta disponibilità del creditore, e che la buona fede non può essere usata per anticipare il momento di perfezionamento del pagamento o per escludere il ritardo quando il creditore ha ricevuto la somma oltre la scadenza. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato per violazione dell’art. 1384 c.c., chiedendo la riduzione della penale ritenuta manifestamente eccessiva, poiché pari a 350 mila dollari per un ritardo di un solo giorno, cioè circa la metà dell’intero debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Quanto al ricorso principale, ha affermato che il pagamento di un’obbligazione pecuniaria si perfeziona quando il creditore entra effettivamente nella disponibilità della somma, non quando il debitore impartisce l’ordine di bonifico; la buona fede non può essere impiegata per stabilire se il termine di pagamento sia rispettato in base al solo invio dell’ordine bancario. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto fondata la censura sulla possibile eccessività della clausola penale, precisando che il giudice deve valutare la penale in rapporto all’interesse del creditore all’adempimento e può ridurla d’ufficio anche se le parti l’abbiano qualificata come equa o irriducibile.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla diligenza, ma ritenuto non idoneo a convertire in tempestivo un pagamento non ancora pervenuto nella disponibilità del creditore

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità del debitore; la Corte ribadisce che il ritardo nel perfezionamento del pagamento rileva come inadempimento se la somma non è entrata nella disponibilità del creditore entro il termine

  • art. 1382 c.c.

    richiamato con riferimento alla clausola penale pattuita per il ritardato o mancato pagamento

  • art. 1175 c.c.

    evocato nel secondo motivo come parametro di correttezza, ma la Corte esclude che serva a stabilire il momento di perfezionamento del pagamento

  • art. 1375 c.c.

    evocato nel secondo motivo come parametro di buona fede nell’esecuzione, ma non idoneo a far ritenere tempestivo un pagamento accreditato oltre la scadenza

  • art. 1384 c.c.

    la Corte afferma che il giudice può ridurre d’ufficio la penale quando sia manifestamente eccessiva, avendo riguardo all’interesse del creditore all’adempimento

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    richiamato nella giurisprudenza menzionata per affermare che l’adempimento pecuniario si perfeziona quando il creditore entra nella disponibilità della somma

  • art. 1183 c.c.

    richiamato nella giurisprudenza menzionata in tema di tempo dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni pecuniarie l’adempimento si perfeziona solo quando la somma entra effettivamente nella disponibilità del creditore; l’ordine di bonifico impartito dal debitore non equivale, di per sé, a pagamento tempestivo.
  • La buona fede e correttezza non possono essere utilizzate per anticipare o modificare il momento di perfezionamento dell’adempimento pecuniario; esse rilevano semmai nella valutazione dell’esigibilità di un certo comportamento, non nella determinazione del dies ad quem del pagamento.
  • Quando il ritardo nel pagamento è sanzionato da clausola penale, il giudice deve valutare la penale in rapporto all’interesse concreto del creditore all’adempimento e all’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale.
  • La riduzione della clausola penale può essere disposta d’ufficio dal giudice e non è impedita né da una pattuizione di irriducibilità né dalla qualificazione convenzionale della penale come equa da parte dei contraenti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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