Cassazione Civile, Ordinanza n. 01462/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un gruppo di 59 proprietari aveva chiesto tutela contro una società che aveva delimitato con paletti e catena un tratto di circa sei metri di una strada interna acquistata da un fallimento, utilizzandolo come parcheggio per la propria attività commerciale. Era pacifico che la società fosse titolare di una servitù di passaggio e transito su quella porzione, ma non di parcheggio né del potere di chiuderla e usarla in via esclusiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo la proprietà degli attori sulla porzione di strada e ordinando la rimozione delle opere; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società e l'aveva condannata alle spese in favore di tutti gli appellati, liquidando € 5.000 per ciascuno. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per asserita mancata risposta effettiva ai motivi di gravame; 2) violazione degli artt. 1063, 1064, 1065, 1067, 2644 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe applicato il criterio della priorità tavolare, avrebbe male interpretato il contenuto della servitù e avrebbe fondato la decisione su circostanze non provate; 3) nullità della sentenza per la liquidazione delle spese ex artt. 112 e 132 c.p.c., ritenuta abnorme e immotivata; 4) violazione degli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014, poiché a fronte di una difesa comune di 59 parti con lo stesso difensore era stato liquidato un compenso autonomo per ciascuna parte anziché un compenso unico aumentabile nei limiti previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente comprensibile e confermando che la servitù di passaggio non consente l'occupazione stabile e l'uso esclusivo di una porzione del fondo servente mediante paletti e catena. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo sulla liquidazione delle spese: ha rilevato una contraddizione tra l'affermazione di applicare i valori medi del d.m. 55/2014 e la liquidazione di 59 compensi autonomi, nonché la violazione della disciplina sul compenso unico quando più parti sono assistite dallo stesso avvocato e condividono la medesima posizione processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi relativi alle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di merito
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione della sentenza è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico-giuridico, anche se sintetica; non è richiesta la confutazione di ogni deduzione o prova
art. 111 Cost.
il minimo costituzionale della motivazione è rispettato quando la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi
art. 1063 c.c.
la servitù va esercitata secondo il titolo e nei limiti del suo contenuto
art. 1064 c.c.
gli accessori della servitù devono essere funzionali al suo esercizio e non possono ampliarne l'oggetto
art. 1065 c.c.
richiamato tra le norme sulla disciplina del contenuto della servitù
art. 1067 c.c.
non consente di legittimare opere che, per effetto dell'uso esclusivo, svuotino il diritto di proprietà del fondo servente
art. 2644 c.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiarito se e come il tema fosse stato devoluto nei gradi di merito
art. 2697 c.c.
la doglianza è inammissibile quando mira a una rivalutazione delle prove e non denuncia un effettivo errore sull'onere della prova
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura sulle spese, ma la Corte lo tratta insieme al vizio motivazionale della liquidazione
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tabellari; in caso di assistenza di più parti con identica posizione processuale e difesa comune, il compenso è unico, aumentabile nei limiti previsti dagli artt. 4 e 8
art. 4, co. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta […]"
quando più soggetti hanno la stessa posizione processuale ed è svolta un'unica difesa comune, non si liquidano 59 compensi autonomi ma un compenso unico con eventuali aumenti nei limiti regolamentari
art. 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
concorre a fondare la regola del compenso unico per difesa comune di più parti
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato dalla Corte per affermare il principio del compenso unico in caso di identità di posizione processuale
art. 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato dalla Corte per affermare il principio del compenso unico in caso di difesa comune
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente e non apparente quando, pur concisa, rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove.
- In tema di servitù di passaggio, il titolare può esercitare il transito nei limiti del titolo, ma non può occupare stabilmente una porzione del fondo servente né chiuderla con barriere che ne impediscano l'uso ai proprietari, poiché ciò eccede il contenuto della servitù e incide sul diritto di proprietà.
- Gli accessori della servitù devono essere strumentali all'esercizio del diritto servente e non possono trasformarsi in un ampliamento del suo oggetto o in un uso esclusivo della cosa altrui.
- La censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Quando più parti aventi la stessa posizione processuale sono assistite dallo stesso difensore e viene svolta una difesa comune, il compenso professionale va liquidato una sola volta, con gli aumenti consentiti dal d.m. n. 55/2014, non mediante compensi autonomi per ciascuna parte.
- La liquidazione delle spese è viziata quando la motivazione afferma l'applicazione dei valori medi e l'assenza di elementi personalizzanti, ma il dispositivo quantifica importi complessivi incompatibili con tali parametri.
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