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Legge

L.R. Calabria 24/2017

Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 24/2017 abroga la l.r. 3/2017 e fa rivivere, dal giorno successivo alla pubblicazione, il comma 1 dell’art. 16 della l.r. 4/1995 sulla definizione degli esercizi di affittacamere: massimo 6 camere e 12 posti letto, in un unico stabile, con ospitalità non inferiore a 7 giorni. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Abrogazione della l.r. Calabria 3/2017 e reviviscenza della disciplina sugli affittacamere

Abrogazione della l.r. Calabria 3/2017 e ripristino della disciplina sugli affittacamere

La legge regionale della Calabria n. 24 del 2017 interviene in modo puntuale sulla disciplina degli esercizi ricettivi extralberghieri. Il suo effetto principale è l’abrogazione della precedente legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2017 e il conseguente ripristino della formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 4/1995.

Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2017

La disposizione centrale dell’atto elimina dall’ordinamento regionale la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3, che aveva modificato la legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 in materia di classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Reviviscenza della disciplina originaria sugli affittacamere

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, torna applicabile il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 4/1995 nella formulazione originaria. In base a tale disciplina, sono considerati esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati che, a integrazione del reddito familiare, utilizzano la propria abitazione o parte di essa per offrire ospitalità:

  • per un periodo non inferiore a sette giorni;
  • in non più di sei camere;
  • fino a dodici posti letto complessivi;
  • in un unico stabile.

Profili finanziari

L’atto contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità dell’atto

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC. Tuttavia, il testo indicato riporta espressamente che la legge è stata successivamente abrogata dall’art. 20, comma 1, lettera c), della l.r. 7 agosto 2018, n. 34. Si tratta quindi di un atto oggi privo di autonoma operatività, utile solo per ricostruzioni storiche o per comprendere la disciplina transitoria allora vigente.

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