Salta al contenuto
Legge

LEGGE 30 luglio 1998, n. 290

Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

Normativa italiana098G0332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo IV (divieto di impiego e trasferimento di armi laser progettate per provocare cecità permanente) e il Protocollo II emendato (divieti e restrizioni sull'uso di mine, trappole e altri ordigni; obblighi di registrazione, marcatura, autodistruzione/autodisattivazione, rimozione, trasferimenti, cooperazione e protezione dei civili). L'entrata in vigore opera secondo le disposizioni della Convenzione di Ginevra; sono previste possibili deroghe tecniche temporanee (fino a 9 anni) per talune specifiche.

Ratifica Protocollo IV (armi laser accecanti) e Protocollo II emendato (mine, trappole e altri ordigni)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.