LEGGE 30 luglio 1998, n. 301
Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (30 luglio 1998) che riconosce in Italia la capacità giuridica alle istituzioni OSCE e concede privilegi e immunità a istituzioni, missioni permanenti, rappresentanti, funzionari e membri: inviolabilità di sedi e archivi, immunità da procedimenti, esenzioni fiscali e doganali, facilitazioni per visti e cambi, diritto a carte d'identità OSCE e possibilità di esenzione dai regimi previdenziali in specifiche condizioni. Prevede norme per la rinuncia alle immunità e la pubblicazione delle determinazioni del Consiglio OSCE in G.U.
Privilegi, immunità e capacità giuridica delle istituzioni, missioni e personale OSCE in Italia
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