Deliberazione n. 79 del 08/02/2024
Provvedimento dell’8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato il 7 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy per materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile tramite Facebook, Instagram e Threads senza consenso. Il dirigente aveva ingiunto l'adozione di misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e aveva prescritto la conservazione, a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il Collegio ratifica integralmente l'operato urgente del dirigente.
Ratifica di provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale da revenge porn su Facebook, Instagram e Threads
Provvedimento di ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale da revenge porn su piattaforme Meta
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell'8 febbraio 2024, l'intervento urgente adottato il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite Facebook, Instagram e Threads.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento d'urgenza
La persona interessata ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 65 del 7 febbraio 2024.
Misure ingiunte e prescrizioni
Con tale determinazione sono state impartite due misure principali:
- a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Threads del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Collegio
L'8 febbraio 2024 il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente n. 65 adottato dal dirigente il 7 febbraio 2024 nei confronti delle due società. Il testo non contiene sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via d'urgenza.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento del Garante rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Threads. La disposizione richiamata attribuisce all'Autorità il potere di intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione nei casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito.
Provvedimento urgente del dirigente
Con determinazione n. 65 del 7 febbraio 2024, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente ha disposto in via d'urgenza: l'ingiunzione a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l'8 febbraio 2024, preso atto della documentazione e delle osservazioni rese ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 65 adottato nei confronti delle due società.
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