Cassazione Civile, Ordinanza n. 10723/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta nel 2006 da un proprietario di un complesso agricolo situato in parte in Roma e in parte in Albano Laziale, confinante con il Fosso di Cancelliera, ricadente nei perimetri di contribuenza di due consorzi di bonifica. Il proprietario deduceva l'inadempimento dei consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione del corso d'acqua, in particolare la mancata ripulitura degli argini e dell'alveo, chiedendo di dichiarare legittima la sospensione del pagamento dei contributi consortili, la restituzione di quelli già versati e il risarcimento dei danni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il soccombente propose anche revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. contro la sentenza d'appello, che fu rigettata. Avverso la sentenza resa in sede di revocazione è stato proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; nel frattempo il ricorrente ha chiesto la riunione di questo giudizio con quello già pendente contro la sentenza d'appello e con altri ricorsi relativi a giudizi tributari sui contributi consortili, sostenendo la decisività della questione dei giudicati vincolanti.
La decisione
La Corte ha accolto la sola richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 22607/2020 R.G., proposto contro la sentenza d'appello e la decisione sulla revocazione, richiamando il principio secondo cui i due ricorsi devono essere trattati unitariamente in analogia all'art. 335 c.p.c. La Corte ha invece respinto la richiesta di riunione con i procedimenti tributari indicati, rilevando che quei giudizi non erano più pendenti, essendo già state respinte le analoghe istanze di riunione nei rispettivi procedimenti. Non risulta deciso nel testo il merito dei motivi di cassazione sulla sentenza di revocazione: l'ordinanza si limita a disporre la riunione e a negare l'ulteriore riunione richiesta.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza d'appello.
Applicato in via analogica per affermare la necessità di trattare congiuntamente i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza che decide sulla revocazione della stessa.
Indicato come base della trattazione camerale del procedimento.
artt. 31 e 34 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998
Richiamati nel pregresso giudizio di merito per il tema della individuazione del corso d'acqua rilevante ai fini della contribuenza e degli obblighi consortili.
Massime di principio
- Quando sono contemporaneamente pendenti davanti alla Corte di cassazione il ricorso contro la sentenza d'appello e il ricorso contro la sentenza che decide sulla revocazione di quella stessa decisione, i procedimenti devono essere riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., per l'evidente connessione tra i provvedimenti impugnati.
- La riunione non è giustificata rispetto a procedimenti richiamati solo per asserita connessione se tali procedimenti non sono più pendenti; in tal caso manca il presupposto processuale per accogliere l'istanza.
- In sede di legittimità, la decisione sull'istanza di riunione può essere assorbente rispetto a ogni ulteriore esame, quando il provvedimento si limiti a regolare il rapporto tra giudizi pendenti senza affrontare il merito delle censure.
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