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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 434 del 15/12/2022

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Garante Privacy434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una persona che chiedeva a Google LLC la rimozione/deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo, di un URL che rinviava a un articolo giornalistico del 2019 su una vicenda penale conclusa con condanna. L’Autorità ha ritenuto infondati i presupposti del diritto all’oblio, valorizzando la recente pubblicazione della notizia, la gravità del reato e la persistenza di un interesse pubblico alla reperibilità dell’informazione, anche in considerazione della presenza di ulteriori risultati associati a procedimenti giudiziari successivi. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Google LLC: reclamo per mancata deindicizzazione di un articolo giornalistico relativo a vicenda penale conclusa, ritenuto infondato

Google LLC - reclamo infondato su deindicizzazione e diritto all'oblio

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un’interessata nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione/deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al proprio nome, di un URL che rinviava a un articolo giornalistico su una vicenda penale conclusa con condanna. Il procedimento è stato definito con declaratoria di infondatezza del reclamo.

Origine del procedimento

Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR in data 18 maggio 2021. La reclamante ha chiesto al motore di ricerca di eliminare un risultato collegato al proprio nominativo, relativo a un articolo pubblicato online su una vicenda giudiziaria ormai conclusa nel 2019.

La reclamante ha sostenuto che:

  • la vicenda fosse ormai definita e che, pertanto, fossero cessate le esigenze di cronaca che avevano giustificato la pubblicazione;
  • la permanenza dell’articolo in rete fosse incompatibile con la finalità di reinserimento del condannato;
  • sussistessero i presupposti del diritto all’oblio, come elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale e ricondotto all’art. 17, par. 1, GDPR.

Istruttoria e posizione di Google LLC

Con nota del 14 gennaio 2022, il Garante ha chiesto a Google LLC di formulare osservazioni e di indicare se intendesse aderire alle richieste dell’interessata. Con nota del 3 febbraio 2022, Google LLC ha negato la rimozione, osservando che l’URL conduceva a un articolo di Sky Tg24 del 2019 riferito al coinvolgimento della reclamante, insieme ad altri soggetti, in un’attività di riciclaggio transnazionale per la quale era stata processata e condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La società ha valorizzato:

  • la recente pubblicazione dell’articolo;
  • la gravità del reato contestato;
  • la natura giornalistica della pagina, pubblicata da uno dei principali canali all news italiani;
  • la conseguente permanenza di un interesse pubblico alla reperibilità della notizia, anche alla luce delle Linee guida del WP Art. 29.

Competenza del Garante e norme richiamate

Il Garante ha preliminarmente precisato che:

  • nei confronti di Google LLC trova applicazione il principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR;
  • il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito da Google LLC, con sede negli Stati Uniti, anche per il territorio UE;
  • ciò fonda la competenza del Garante italiano ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR a decidere i reclami relativi al proprio territorio nazionale.

Nel valutare la domanda di rimozione/deindicizzazione, l’Autorità ha richiamato i parametri per il diritto all’oblio desumibili dagli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida del WP Art. 29 adottate il 26 novembre 2014 e alle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020, relative all’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca.

Valutazione nel merito

Il Garante ha rilevato che l’URL contestato rinviava a un articolo di epoca recente che riportava l’esito del procedimento penale a carico della reclamante e la relativa condanna. Ha ritenuto che, allo stato, non potesse dirsi cessato l’interesse del pubblico alla conoscenza della notizia, considerato:

  • il limitato tempo trascorso dai fatti;
  • la persistenza di ulteriori risultati di ricerca associati al nome della reclamante, riferiti ad altri procedimenti giudiziari successivi, che la vedevano coinvolta.

Alla luce di tali elementi, il Garante ha concluso che non sussistessero i presupposti per riconoscere il diritto all’oblio e ha quindi reputato infondato il reclamo, sia con riferimento alla rimozione sia con riferimento alla deindicizzazione dell’articolo indicato.

Dispositivo e rimedi

In dispositivo, l’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, ha dichiarato il reclamo infondato nei confronti di Google LLC.

È stata altresì indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro:

  • 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, oppure
  • 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessata

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 18 maggio 2021. La reclamante chiedeva di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo di un URL relativo a una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2019, sostenendo che fosse venuto meno l’interesse giornalistico alla sua diffusione e invocando il diritto all’oblio ex art. 17, par. 1, GDPR.

Posizione di Google LLC

Google LLC, rispondendo alla richiesta istruttoria del Garante, ha negato di poter aderire alla rimozione. Ha evidenziato che l’URL conduceva a un articolo di Sky Tg24 del 2019 relativo al coinvolgimento della reclamante in un’attività di riciclaggio transnazionale, per la quale sarebbe stata processata e condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione. La società ha ritenuto attuale l’interesse pubblico alla notizia, anche in ragione della recente pubblicazione dell’articolo e della gravità del reato.

Competenza del Garante e quadro normativo

L’Autorità ha richiamato l’applicazione del principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR e ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, poiché il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito da Google LLC anche per il territorio UE. Per la valutazione del diritto all’oblio ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante ha rilevato che l’URL rimandava a un articolo di epoca recente che riportava l’esito del procedimento penale a carico della reclamante. Ha considerato che, allo stato, non fosse venuto meno l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, tenuto conto sia del tempo trascorso, ancora limitato, sia della presenza di ulteriori risultati di ricerca associati al nome della reclamante relativi ad altri procedimenti giudiziari successivi, che la vedevano coinvolta. Per tali ragioni il reclamo è stato ritenuto infondato.

Esito e rimedi esperibili

In dispositivo, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo nei confronti di Google LLC ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stata inoltre ricordata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, oppure 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazionediritto all'obliopubblicazione di notizie giudiziarie

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