Cassazione Civile, Ordinanza n. 16628/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali pari a euro 350,20 in favore del condominio. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione, ma sia il Giudice di pace di Roma sia il Tribunale di Roma avevano rigettato l'opposizione, confermando il decreto. Avverso la sentenza del Tribunale veniva proposto ricorso per cassazione. Prima della trattazione in camera di consiglio, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; il condominio accettava la rinuncia. La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio senza provvedere sulle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente. Richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha affermato che nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti indipendentemente dall'accettazione delle altre parti, mentre l'adesione della controparte rileva solo ai fini della regolazione delle spese. Poiché nella specie vi era stata accettazione della rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e non ha pronunciato sulle spese.
Norme richiamate
ha costituito il rito di trattazione in camera di consiglio del ricorso
la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore o dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia è produttiva di effetti anche senza accettazione delle altre parti
la condanna alle spese non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale
richiamato in contrapposizione per evidenziare che la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione è diversa da quella generale del processo civile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se formalizzata nelle modalità prescritte, è idonea a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- L'eventuale adesione delle altre parti alla rinuncia non incide sulla produzione dell'effetto estintivo, ma rileva solo ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione aderisce anche la parte resistente, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
- La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione è speciale rispetto alla regola generale dell'art. 306 c.p.c. e segue il regime proprio degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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