Circolare INAIL n. 24 del 5 giugno 2007
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 2007, i limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi INAIL, distinguendo tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Vengono aggiornati i valori minimi giornalieri, mensili e annuali in base alla perequazione ISTAT e richiamate le specifiche regole per numerose categorie di lavoratori: operai agricoli, soci di cooperative, lavoratori part-time, parasubordinati, sportivi professionisti e altre categorie con retribuzione convenzionale o premio speciale. La circolare disciplina inoltre i premi speciali unitari per artigiani, facchini, frantoi, pescatori, insegnanti, alunni, candidati all'emigrazione e operatori radiologici, precisando gli importi 2007 e le modalità di calcolo, oltre agli effetti sul profilo risarcitivo dal 1° luglio 2006.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2007
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – anno 2007
La circolare definisce i criteri e gli importi da assumere, per l'anno 2007, ai fini del calcolo dei premi assicurativi INAIL. Il documento coordina la disciplina delle retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio, aggiornando i valori minimi giornalieri e mensili in base alla rivalutazione ISTAT e richiamando le regole speciali previste per singole categorie di lavoratori e per i premi unitari.
Quadro generale delle basi imponibili
Il testo unico INAIL distingue tre basi imponibili:
- la retribuzione effettiva, costituita da tutte le somme e i valori maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento;
- la retribuzione media, convenzionale o legale, prevista per specifiche categorie e stabilita da legge o decreto ministeriale;
- la retribuzione di ragguaglio, applicabile solo in via residuale quando non vi siano retribuzione fissa o importi convenzionali, e in assenza di tabelle di salari medi o convenzionali.
La circolare precisa che, per il 2007, la retribuzione effettiva imponibile deve essere confrontata sia con il minimo legale giornaliero sia con la retribuzione minima stabilita da leggi o contratti collettivi. Il datore di lavoro deve assumere il valore giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello del minimo giornaliero legale, adeguando la retribuzione del mese se inferiore al minimo di legge.
Minimo generale per le retribuzioni effettive
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il minimo giornaliero per il 2007 è pari a 41,43 euro, corrispondente a 1.077,18 euro mensili (26 giornate lavorative). Tale valore deriva dall'applicazione del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2007, pari a 436,14 euro.
La circolare sottolinea che il minimale contributivo e il minimale di rendita non coincidono necessariamente: il minimo giornaliero generale di 41,43 euro non deve essere automaticamente adeguato al maggiore importo di 1/300 del minimale di rendita, salvo le ipotesi specificamente richiamate.
Esclusioni dal minimale giornaliero
Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero:
- gli operai agricoli, per i quali il limite minimo giornaliero 2007 è 36,86 euro, rivalutato solo in base all'ISTAT;
- alcune erogazioni speciali poste a carico dei datori di lavoro, come trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;
- gli assegni o indennità per cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, con imponibile determinato dalla legge regionale e dai successivi aggiornamenti regionali;
- le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, soggette a contribuzione sul loro effettivo ammontare.
Per i cantieri scuola e lavoro, la circolare richiama la necessità per le Direzioni regionali di verificare la presenza di tali istituti nei rispettivi territori e di comunicare alle unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i relativi periodi di riferimento.
Soci di cooperative e organismi associativi ex DPR n. 602/1970
Dal 1° gennaio 2007 per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 la retribuzione imponibile torna a essere quella effettiva, determinata secondo le regole comuni dei lavoratori dipendenti. La circolare evidenzia che il 31 dicembre 2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento che portava al superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali.
Per tali soggetti il minimo giornaliero 2007 è quindi ancora 41,43 euro e il minimo mensile 1.077,18 euro. Viene inoltre precisato che non si applica più il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile; i versamenti decorrono dalla data di inizio del rapporto per tutta la sua durata, considerando solo le assenze che la legge consente di valorizzare ai fini dell'occupazione effettiva, come maternità e malattia.
Retribuzioni convenzionali: criteri e soglie
Le retribuzioni convenzionali sono rivalutate ISTAT dal secondo anno successivo all'entrata in vigore, salvo i casi in cui la misura dipenda dalla rivalutazione delle rendite o dal minimo giornaliero. La circolare indica, per il 2007, le principali soglie di riferimento:
- 41,43 euro per la generalità delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative;
- 23,02 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- 29,08 euro per i soci di cooperative sociali e di cooperative operanti nell'area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa, quale base per l'applicazione degli aumenti percentuali previsti dalla Finanziaria 2007.
La circolare precisa inoltre che, per le retribuzioni convenzionali non collegate a specifici limiti giornalieri, il minimo di 23,02 euro opera come soglia di riferimento generale.
Categorie con retribuzioni convenzionali ministeriali
Il documento elenca numerose categorie soggette a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, tra cui:
- detenuti e internati;
- allievi di corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
- familiari partecipanti all'impresa familiare;
- lavoratori di società e gruppi portuali non cooperativi;
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
- soci volontari di cooperative sociali.
Per ciascuna categoria la circolare fornisce gli importi 2007, distinguendo tra retribuzione giornaliera, mensile e annuale, nonché i criteri di calcolo in presenza di valori annuali, giornalieri o di occupazione media mensile. In alcuni casi è esplicitata la divisibilità in 300 giornate lavorative all'anno o in 25 giornate lavorative mensili.
Cooperative sociali: aumento graduale 2007-2009
Per i soci di cooperative sociali e di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, la circolare richiama il sistema di aumento graduale della retribuzione imponibile introdotto per il triennio 2007-2009. L'aumento è pari a:
- 30% per il 2007,
- 60% per il 2008,
- 100% per il 2009.
Per il 2007 l'incremento si applica alla differenza tra la retribuzione imponibile individuata dai decreti ministeriali e il minimo contrattuale giornaliero, assumendo come base il valore di 29,08 euro. La circolare chiarisce che, nel triennio, le cooperative interessate possono continuare a versare sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, purché non inferiori all'imponibile convenzionale così determinato.
Lavoro part-time, lavoro ripartito, parasubordinati e sportivi professionisti
Per i lavoratori part-time, la base imponibile convenzionale è calcolata sulla retribuzione oraria minimale o tabellare più elevata, moltiplicata per le ore complessive da retribuire, includendo anche le ore di assenza retribuita fino a 25 giorni lavorativi mensili. Con orario normale di 40 ore settimanali, il minimo orario 2007 risulta pari a 6,21 euro.
Il lavoro ripartito è assimilato al part-time: si applica la retribuzione convenzionale oraria moltiplicata per le ore complessivamente prestate dai contitolari nel periodo assicurativo.
Per i parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti ai sensi dell'art. 51 TUIR, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i limiti mensili sono 1.068,55 euro e 1.984,45 euro. Per le prestazioni occasionali entro 30 giorni e con compenso non superiore a 5.000 euro, la circolare distingue l'applicazione su base giornaliera o mensile secondo quanto pattuito contrattualmente.
Per gli sportivi professionisti dipendenti, la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e massimale di rendita; il limite annuo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007 è pari a 12.822,60 euro minimo e 23.813,40 euro massimo.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita e si applica solo in via residuale, quando manchino sia la retribuzione effettiva sia quella convenzionale. Per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007 essa è pari a 42,74 euro giornalieri e 1.068,55 euro mensili. La circolare la richiama, in particolare, per familiari, soci e associati senza retribuzione effettiva, in assenza di regimi convenzionali o premi speciali.
Premi speciali unitari
Quando la determinazione del premio ordinario risulta difficile per la natura dell'attività, la circolare prevede l'uso dei premi speciali unitari, calcolati in base a parametri diversi dalla retribuzione imponibile, come numero delle persone, tipologia e durata della lavorazione o numero delle macchine. Per il 2007 sono indicati i premi relativi alla gestione industriale e alla gestione dei medici radiologi.
Tra i principali casi trattati figurano:
- artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati ad imprenditore artigiano, con premi annuali per classi di rischio e retribuzione minima giornaliera di 41,43 euro;
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative o organismi associativi di fatto, con premi trimestrali e retribuzione minima giornaliera di 41,43 euro;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, con premi per frantoio e distinzione fra frantoi di tipo A e B, per durata non superiore a 30 giorni o per intera campagna olearia;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio mensile e minimo giornaliero di 23,02 euro;
- insegnanti non statali, con premi annuali distinti tra insegnamento prescolare e scolare, e particolari regole per insegnanti con funzioni direttive;
- alunni e studenti non statali addetti ad attività tecnico-scientifiche o pratiche, con premio annuale provvisorio;
- candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, con premio fisso per prova pari a 3,10 euro;
- medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica, con premi annuali per apparecchi radiologici e sostanze radioattive, indipendenti dal numero di esposti.
Effetti sul profilo risarcitivo
La circolare precisa che le nuove misure hanno effetto anche sul profilo risarcitivo. L'indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2006 e per quelli ancora in corso a tale data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, sempre per eventi dal 1° luglio 2006, i valori rivalutati sono:
- minimale annuale: 12.822,60 euro;
- minimale giornaliero: 42,74 euro;
- massimale annuale: 23.813,40 euro;
- massimale giornaliero: 79,38 euro.
Questi importi costituiscono il riferimento per la rivalutazione delle prestazioni economiche e per l'applicazione delle regole di calcolo richiamate dalla circolare.
Punti principali
Tipologie di retribuzione imponibile e criterio generale
La circolare distingue tre basi imponibili per il calcolo del premio: retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale o legale e retribuzione di ragguaglio. Per il 2007, la retribuzione effettiva non può essere inferiore ai minimi di legge e di contratto, con applicazione del minimo giornaliero generale, aggiornato secondo ISTAT, e del raffronto con la retribuzione contrattuale giornaliera media. Il criterio generale non si applica alle erogazioni speciali, che restano imponibili INAIL anche se inferiori ai minimi giornalieri.
Minimo giornaliero generale e valori 2007
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il minimale giornaliero per il 2007 è pari a 41,43 euro, corrispondente a 1.077,18 euro mensili (26 giorni). La circolare precisa che tale importo deriva dall'adeguamento al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2007, pari a 436,14 euro. Il minimo contributivo non va automaticamente adeguato al minimale di rendita; i due parametri restano distinti.
Categorie escluse dal minimale giornaliero
Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il minimo 2007 è 36,86 euro, aggiornato solo ISTAT. Restano escluse anche alcune erogazioni speciali, tra cui trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, assegni o indennità per cantieri scuola e lavoro/rimboschimento/sistemazione montana e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, per le quali valgono regole specifiche di imponibilità e contribuzione.
Soci di cooperative e organismi associativi di cui al DPR 602/1970
Dal 1° gennaio 2007 i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR 602/1970 sono assoggettati alla retribuzione effettiva, come la generalità dei lavoratori dipendenti, superando il precedente sistema convenzionale. Per il 2007 il minimo giornaliero è quindi 41,43 euro e quello mensile 1.077,18 euro, con eliminazione del principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile. Per i soci part-time si applicano le regole del lavoro a tempo parziale.
Retribuzioni convenzionali e soglia minima 2007
Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate ISTAT dal secondo anno successivo all'entrata in vigore, salvo i casi collegati alla rivalutazione delle rendite o al minimo giornaliero. Per le retribuzioni convenzionali in generale, il limite minimo giornaliero 2007 è 23,02 euro, mentre per i lavoratori diversi dai soci di cooperative resta applicabile il minimo generale di 41,43 euro. Per i soci di cooperative operanti nell'area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa e per le cooperative sociali il minimo giornaliero 2007 è 29,08 euro, quale base per l'incremento percentuale previsto dalla Finanziaria 2007.
Categorie con retribuzioni convenzionali ministeriali
La circolare riporta varie categorie con retribuzioni convenzionali fissate da decreti ministeriali, tra cui detenuti, allievi di corsi professionali, lavoratori in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, familiari partecipanti all'impresa familiare, lavoratori di società e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e soci volontari di cooperative sociali. Sono indicati per ciascuna categoria gli importi giornalieri o mensili 2007, i criteri di calcolo in caso di retribuzione annuale, giornaliera o oraria e i periodi convenzionali di occupazione media.
Lavoro part-time, ripartito, parasubordinato e sportivi professionisti
Per il part-time la base imponibile si determina sulla retribuzione oraria minimale o tabellare più elevata, moltiplicata per le ore da retribuire, entro il limite di 25 giorni lavorativi mensili; nel 2007, con orario normale di 40 ore, il minimo orario è 6,21 euro. Il lavoro ripartito è assimilato al part-time. Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti mensili 1.068,55 e 1.984,45 euro; per le prestazioni occasionali entro 30 giorni e 5.000 euro annui si applicano gli stessi limiti su base giornaliera o mensile. Gli sportivi professionisti dipendenti sono assoggettati a retribuzione effettiva entro il minimale e massimale di rendita, con limite annuo 12.822,60-23.813,40 euro.
Premi speciali unitari e categorie interessate
Quando il calcolo del premio ordinario risulta difficile per la natura dell'attività, la circolare richiama i premi speciali unitari, determinati in base a parametri diversi dalla retribuzione. Per il 2007 sono indicati i premi per artigiani, soci artigiani e familiari coadiuvanti, facchini e assimilati, frantoi oleari, pescatori della piccola pesca, insegnanti non statali, alunni e studenti, candidati all'emigrazione e medici radiologi/tecnici sanitari di radiologia medica. Per ciascuna categoria sono riportati importi minimi, criteri di proporzionalità in caso di retribuzione superiore e modalità di applicazione nel tempo.
Profilo risarcitivo e rivalutazione delle rendite
Dal 1° luglio 2006 le nuove misure incidono anche sull'indennità per inabilità temporanea assoluta e sulla liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi verificatisi da tale data. Per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007 il minimale annuale di rendita è 12.822,60 euro, il minimale giornaliero 42,74 euro, il massimale annuale 23.813,40 euro e il massimale giornaliero 79,38 euro.
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