Cassazione Penale, Sentenza n. 37398/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e/o errata applicazione dell'art. 420-ter c.p.p., lamentando che all'udienza del 03/10/2023 la Corte d'appello, pur avendo conoscenza dello status di detenuto dell'imputato (citazione notificata presso la Casa Circondariale "G. Bacchiddu" - Sassari e verbale che indicava la condizione di "detenuto per altra causa"), lo ha dichiarato assente senza disporne la traduzione né l'uso di collegamento audiovisivo e senza rilevare una rinuncia espressa alla presenza; per tale motivo si deduce la nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Dal controllo degli atti è emerso che lo status detentionis era noto alla Corte d'appello (citazione notificata al carcere, annotazione nel verbale e nell'atto di citazione) e che non risultava alcuna scarcerazione né una rinuncia espressa alla partecipazione. Pertanto la dichiarazione di assenza è nulla; gli atti successivi (compresa la sentenza d'appello) sono invalidi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione relativo alla violazione di norme processuali da parte del giudice d'appello; consente impugnare per violazione di legge.
Imposizione, ove il giudice sia a conoscenza dello stato di detenzione e non vi sia rinuncia, di adottare i provvedimenti idonei a garantire la partecipazione dell'imputato (traduzione o mezzi di collegamento audiovisivo); la sua violazione può determinare la nullità della dichiarazione di assenza.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità nel caso di determinati vizi procedurali correlati alla dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di nullità alla dichiarazione di assenza dell'imputato detenuto.
Norma collegata alla nullità per vizi formali fondamentali; qui richiamata quale conseguenza della violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione del detenuto.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che gli atti compiuti dopo l'atto nullo (qui: la dichiarazione di assenza) sono invalidi; applicata per dichiarare invalida la sentenza d'appello e gli atti successivi.
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino, Rv. 282806-01)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come l'assenza dell'imputato possa essere qualificata come rinuncia solo se non sussiste alcun impedimento noto; se il giudice è a conoscenza dell'impedimento derivante dalla detenzione, ha l'obbligo di adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione.
Massime di principio
- Se il giudice conosce che l'imputato è detenuto per altra causa, non può dichiararlo assente senza accertare una rinuncia espressa: deve disporre la traduzione o attivare mezzi di videocollegamento.
- La mancata adozione di tali misure quando lo status detentionis è noto comporta la nullità della dichiarazione di assenza e l'invalidità degli atti successivi (compresa la sentenza).
- In simili situazioni la parte difensiva dovrebbe produrre documentazione sulla detenzione (certificato penitenziario) e chiedere formalmente la traduzione o il collegamento audiovisivo; se il giudice non provvede, è possibile impugnare per cassazione per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione dell'imputato.
- Per il giudice è obbligo d'ufficio assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante quando è a conoscenza dell'impedimento; la regolarità del processo richiede una registrazione esplicita di una eventuale rinuncia.
- In caso di annullamento senza rinvio, gli atti vengono rimessi ad altra sezione del giudice d'appello per nuovo giudizio, comportando la riapertura del procedimento di merito.
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