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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37398/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione e/o errata applicazione dell'art. 420-ter c.p.p., lamentando che all'udienza del 03/10/2023 la Corte d'appello, pur avendo conoscenza dello status di detenuto dell'imputato (citazione notificata presso la Casa Circondariale "G. Bacchiddu" - Sassari e verbale che indicava la condizione di "detenuto per altra causa"), lo ha dichiarato assente senza disporne la traduzione né l'uso di collegamento audiovisivo e senza rilevare una rinuncia espressa alla presenza; per tale motivo si deduce la nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Dal controllo degli atti è emerso che lo status detentionis era noto alla Corte d'appello (citazione notificata al carcere, annotazione nel verbale e nell'atto di citazione) e che non risultava alcuna scarcerazione né una rinuncia espressa alla partecipazione. Pertanto la dichiarazione di assenza è nulla; gli atti successivi (compresa la sentenza d'appello) sono invalidi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo alla violazione di norme processuali da parte del giudice d'appello; consente impugnare per violazione di legge.

  • art. 420-ter, cod. proc. pen.

    Imposizione, ove il giudice sia a conoscenza dello stato di detenzione e non vi sia rinuncia, di adottare i provvedimenti idonei a garantire la partecipazione dell'imputato (traduzione o mezzi di collegamento audiovisivo); la sua violazione può determinare la nullità della dichiarazione di assenza.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità nel caso di determinati vizi procedurali correlati alla dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di nullità alla dichiarazione di assenza dell'imputato detenuto.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma collegata alla nullità per vizi formali fondamentali; qui richiamata quale conseguenza della violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione del detenuto.

  • art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che gli atti compiuti dopo l'atto nullo (qui: la dichiarazione di assenza) sono invalidi; applicata per dichiarare invalida la sentenza d'appello e gli atti successivi.

  • Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino, Rv. 282806-01)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come l'assenza dell'imputato possa essere qualificata come rinuncia solo se non sussiste alcun impedimento noto; se il giudice è a conoscenza dell'impedimento derivante dalla detenzione, ha l'obbligo di adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione.

Massime di principio

  • Se il giudice conosce che l'imputato è detenuto per altra causa, non può dichiararlo assente senza accertare una rinuncia espressa: deve disporre la traduzione o attivare mezzi di videocollegamento.
  • La mancata adozione di tali misure quando lo status detentionis è noto comporta la nullità della dichiarazione di assenza e l'invalidità degli atti successivi (compresa la sentenza).
  • In simili situazioni la parte difensiva dovrebbe produrre documentazione sulla detenzione (certificato penitenziario) e chiedere formalmente la traduzione o il collegamento audiovisivo; se il giudice non provvede, è possibile impugnare per cassazione per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione dell'imputato.
  • Per il giudice è obbligo d'ufficio assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante quando è a conoscenza dell'impedimento; la regolarità del processo richiede una registrazione esplicita di una eventuale rinuncia.
  • In caso di annullamento senza rinvio, gli atti vengono rimessi ad altra sezione del giudice d'appello per nuovo giudizio, comportando la riapertura del procedimento di merito.

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