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Legge

L.R. Basilicata 43/2025

Modifiche alla Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il Sostegno alle Transizioni nella Vita Attiva”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 43/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 30/2015 orientando la formazione regionale verso settori strategici, analisi dei fabbisogni e del mercato del lavoro, riconoscimento di work-based learning e micro-credentials, e maggiore coinvolgimento del privato. La Giunta deve definire le modalità attuative entro il 31 dicembre 2026. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche alla disciplina regionale su apprendimento permanente e transizioni nella vita attiva

Modifiche alla disciplina regionale sull’apprendimento permanente e sulle transizioni nella vita attiva

La legge regionale Basilicata 14 ottobre 2025, n. 43 interviene sulla L.R. 13 agosto 2015, n. 30, aggiornando l’orientamento del sistema formativo regionale verso competenze spendibili nel mercato del lavoro e verso strumenti più moderni di programmazione, riconoscimento degli apprendimenti e collaborazione con i soggetti privati.

Orientamento dell’offerta formativa ai settori della crescita sostenibile

La programmazione dell’offerta formativa regionale deve essere progressivamente indirizzata a percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze coerenti con i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, in particolare:

  • green economy;
  • blue economy;
  • innovazione tecnologica.

La programmazione deve fondarsi sull’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze più richieste nel mercato del lavoro regionale, con attenzione alle aree in cui si registra il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Le risultanze di tali analisi costituiscono progressivamente la base per la definizione dei percorsi formativi e devono guidare la priorità degli interventi nelle aree con maggiore skills mismatch, con coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, anche attraverso patti per le competenze.

Analisi del mercato del lavoro e programmazione formativa

La legge rafforza l’uso di metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro, nell’ottica della cosiddetta labour market intelligence. La programmazione regionale è quindi orientata, progressivamente, anche all’elaborazione di stime, ove possibile, sui risultati socio-occupazionali attesi dall’attività formativa.

Misure per i soggetti vulnerabili

Il sistema formativo regionale deve valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull’andamento del mercato del lavoro regionale. Inoltre, deve introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l’accesso ai percorsi formativi dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Riconoscimento della formazione in contesti di lavoro e micro-credentials

Il sistema formativo regionale è orientato a riconoscere la formazione svolta in contesti di lavoro, anche nell’ambito di percorsi brevi, incluse le micro-credentials, con particolare attenzione ai settori strategici della crescita intelligente e sostenibile.

Al termine di percorsi formativi, anche brevi, il sistema deve garantire almeno la messa in trasparenza delle competenze acquisite mediante format regionali che indichino:

  • le competenze specifiche acquisite;
  • la durata del percorso formativo;
  • il livello di qualificazione raggiunto;
  • la riconoscibilità nell’ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.

Coinvolgimento del settore privato

La normativa regionale orienta il sistema formativo a promuovere strumenti premiali e meccanismi che incentivino un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative con compartecipazione di soggetti privati.

Modalità attuative e termine per la Giunta

Entro il 31 dicembre 2026 la Giunta regionale deve definire le modalità di attuazione delle nuove disposizioni richiamate dalla legge, relative agli articoli 12-bis, 12-ter, 17-bis, 15, comma 4, e 27, comma 3, della L.R. n. 30/2015.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Basilicata. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

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