Cassazione Civile, Ordinanza n. 01458/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un'avvocata, dopo aver ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso professionale per attività difensiva svolta in un procedimento penale patrocinato a spese dello Stato, ricorre per cassazione lamentando esclusivamente la statuizione sulle spese di lite. In particolare, deduce che il tribunale, pur avendo accolto integralmente la sua domanda e rideterminato i compensi in misura maggiore, aveva compensato le spese senza alcuna motivazione o con motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. La ricorrente sostiene che non ricorresse soccombenza reciproca e che mancassero le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per la compensazione, anche alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché diretti contro la medesima statuizione. Ritiene che la compensazione delle spese, fuori dai casi tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c., richieda una motivazione specifica che indichi altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto non vi era soccombenza reciproca, la controversia non rientrava nelle ipotesi legali e il giudice di merito non aveva esplicitato né reso desumibili tali ragioni. La statuizione sulle spese è quindi cassata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve essere condannata alle spese; la compensazione costituisce deroga e richiede presupposti specifici.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti) oppure in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione deve essere sorretta da motivazione sufficiente; una statuizione sulle spese priva di adeguata giustificazione integra vizio di motivazione/carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
Il provvedimento giudiziale deve essere motivato; la compensazione delle spese non può essere meramente apodittica.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha integrato l'art. 92, comma 2, c.p.c. imponendo che le ulteriori ragioni idonee a giustificare la compensazione siano analoghe, gravi ed eccezionali e specificamente indicate.
Cass. 26847/2023
Conferma il necessario onere motivazionale per la compensazione delle spese fuori dai casi tipizzati.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali è una deroga al principio di soccombenza e, fuori dalle ipotesi espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., è legittima solo se sorretta da una motivazione specifica che indichi gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dal legislatore.
- Non è sufficiente una formula generica o apodittica per giustificare la compensazione delle spese: il giudice deve rendere percepibili le ragioni concrete della deroga al criterio di soccombenza.
- L'accoglimento integrale della domanda esclude, di regola, la soccombenza reciproca; in tale situazione la compensazione richiede un autonomo fondamento motivazionale, altrimenti la statuizione sulle spese è nulla per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Come è indicizzato
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