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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Normativa italiana14G00095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce un credito d’imposta del 65% per erogazioni liberali a sostegno di beni e attività culturali, con limiti soggettivi e ripartizione in tre quote, e dispone interventi per Pompei, la Reggia di Caserta, il decoro dei siti culturali, il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, il settore audiovisivo e il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Include misure e stanziamenti riferiti soprattutto al periodo 2014-2021, oltre a disposizioni sul supporto a Pompei fino al 31 dicembre 2029.

Agevolazioni fiscali per la cultura e interventi urgenti per patrimonio, spettacolo e turismo culturale

Agevolazioni per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Il decreto istituisce l’Art-Bonus, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. L’agevolazione riguarda il sostegno di beni culturali pubblici e di soggetti e attività dello spettacolo indicati dalla norma; le lettere originarie che individuavano specifiche categorie sono state abrogate nel 2015.

Il credito è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto entro limiti diversi secondo la categoria del donante:

  • persone fisiche ed enti non commerciali: entro il 15% del reddito imponibile;
  • titolari di reddito d’impresa: entro il 5 per mille dei ricavi annui.

Sono ammesse anche le erogazioni destinate ai concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici per interventi di manutenzione, protezione e restauro. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d’impresa è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP. Non si applicano i limiti di utilizzo richiamati dalla legge n. 244/2007 e dalla legge n. 388/2000.

I beneficiari comunicano mensilmente al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute e pubblicano, sul proprio sito e sul portale ministeriale, importi, destinazione e utilizzo delle somme. Il portale associa ai destinatari informazioni sullo stato di conservazione del bene, sugli interventi in corso, sui fondi pubblici assegnati nell’anno, sull’ente responsabile e sulla fruizione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Ministero deve individuare strutture dedicate alla promozione delle liberalità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Grande Progetto Pompei: procedure e governance

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi al Grande Progetto Pompei sono previste procedure dirette ad accelerare l’esecuzione, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la prefettura competente. Il Direttore generale di progetto assicura la pubblicazione di avvisi di pre-informazione e la formazione, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, di elenchi di imprese qualificate ordinati in base alla data di ricezione delle domande. Gli inviti sono rivolti secondo l’ordine dell’elenco; ciascuna impresa può ricevere un nuovo invito solo dopo che siano state invitate tutte le altre. L’impresa che non risponde è esclusa dall’elenco. In sede di aggiudicazione può essere utilizzato, in alternativa al massimo ribasso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della media.

La soglia per il ricorso alla procedura negoziata è elevata a 1,5 milioni di euro. Lettere d’invito, elenco, dettaglio delle offerte ed esito della gara sono pubblicati sui siti istituzionali della Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei. In deroga alle regole ordinarie sulla verifica dei requisiti, il Direttore può aggiudicare anche se l’aggiudicatario non ha tempestivamente prodotto la prova o confermato le dichiarazioni; se l’impresa non adempie neppure entro l’ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, il contratto si risolve di diritto, si applicano le sanzioni previste dal codice dei contratti e si procede all’aggiudicazione al secondo classificato. La garanzia a corredo dell’offerta è elevata dal 2% al 5%.

È consentita l’esecuzione d’urgenza anche durante il termine dilatorio e il periodo di sospensione obbligatoria per la stipula, quando il ritardo possa arrecare grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti europei. I lavori sono consegnati immediatamente dopo la stipula, sotto le riserve di legge. Il Direttore può revocare il responsabile unico del procedimento per accelerare gli interventi o superare difficoltà operative e può attribuire tali funzioni a componenti della segreteria tecnica. In deroga alle verifiche progettuali ordinarie, rilascia un’attestazione di rispondenza degli elaborati ai documenti progettuali richiesti e alla normativa vigente.

Le modifiche al decreto-legge n. 91/2013 prevedono un Comitato di gestione incaricato di approvare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, la proposta di Piano strategico per le aree ricomprese nel piano di gestione. L’approvazione produce gli effetti degli accordi e degli strumenti di coordinamento richiamati dalla norma e sostituisce gli ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso necessari per gli interventi approvati. L’Unità Grande Pompei redige il piano sulla base delle indicazioni del Direttore generale.

Strutture, personale e durata del supporto a Pompei

Presso la Soprintendenza speciale è istituita una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità. Possono essere conferiti incarichi di collaborazione per un massimo di 36 mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, secondo esigenze e criteri stabiliti dal Direttore generale d’intesa con il Soprintendente. Il comando del personale presso la struttura di supporto e l’Unità Grande Pompei non richiede il nulla osta o altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.

Il Direttore generale adotta inoltre un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile con comprovata esperienza e professionalità per attuarlo e vigilare sul suo funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri pubblici.

Le funzioni del Direttore generale di progetto, della struttura di supporto e dell’Unità Grande Pompei sono assicurate fino al 31 dicembre 2029. Per il periodo indicato dalla disposizione è previsto un limite massimo di spesa di 900.000 euro lordi per ciascun anno dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2029; per il 2023 è autorizzata una spesa di 900.000 euro. Gli oneri sono posti, secondo quanto specificato dalla norma, a carico delle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei, fatta salva l’autorizzazione riferita al 2023. Il Direttore generale, su deliberazione del Comitato di gestione, attiva le procedure per un contratto istituzionale di sviluppo. La funzione assume la denominazione di «direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi» e comprende attività di supporto, raccordo e monitoraggio dei programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti Beni culturali e al PNRR; le relative attività sono definite con decreto ministeriale adottato di concerto con il MEF.

La struttura di supporto è integrata con un esperto in mobilità e trasporti e uno in tecnologie digitali, incaricati secondo la disciplina delle collaborazioni. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026 è previsto un limite complessivo di 150.000 euro, a carico delle risorse del Parco archeologico di Pompei; per il 2023 è autorizzata la stessa spesa.

Reggia di Caserta

Entro il 31 dicembre 2014 doveva essere predisposto un progetto per riassegnare gli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta — Reggia, Parco reale, Giardino all’inglese, Oasi di San Silvestro e Acquedotto Carolino — alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine era nominato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2014.

Restando ferme le attribuzioni delle amministrazioni competenti per la gestione ordinaria, il commissario, quale consegnatario unico, doveva riunire e coordinare i soggetti pubblici e privati operanti nel complesso, verificare la compatibilità delle attività con la destinazione del sito e gestire e monitorare gli spazi comuni. Doveva inoltre predisporre il progetto d’intesa con la Soprintendenza, l’Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa, indicando destinazioni d’uso e cronoprogramma per la graduale delocalizzazione delle attività; poteva avvalersi dei tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». Il progetto era approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il compenso del commissario era definito nel rispetto dei limiti retributivi richiamati dalla norma, con un onere massimo di 50.000 euro per il 2014.

Decoro dei siti culturali e attività commerciali

Il decreto modifica l’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riorganizzandone la numerazione e attribuendo ai competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni, l’avvio di procedimenti di riesame delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico — anche a rotazione — non più compatibili con la tutela del decoro dei complessi monumentali e degli immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici rilevanti. Il riesame può operare anche in deroga alle disposizioni regionali e ai criteri transitori richiamati dalla norma.

In caso di revoca del titolo, se non è possibile trasferire l’attività in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, è dovuto un indennizzo ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, entro il limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni. Il limite può essere aumentato del 50% in presenza di investimenti comprovati effettuati nello stesso periodo per adeguarsi a nuove prescrizioni degli enti locali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2015, ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevedeva strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Le modifiche al decreto-legge n. 91/2013 intervengono sui piani di risanamento e sull’organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le fondazioni che hanno presentato un piano di risanamento possono negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, purché compatibili con i vincoli finanziari del piano e senza costi aggiuntivi per la fondazione in caso di futuri aumenti derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale. Resta la procedura di autorizzazione per gli accordi non conformi al contratto nazionale.

Per il personale in eccedenza si applicano le misure di gestione delle eccedenze richiamate dal decreto-legge n. 95/2012, compresa la disciplina del trattamento di fine rapporto. Il personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato ancora eccedente può essere assunto a tempo indeterminato da Ales S.p.A., mediante procedure di mobilità e previo accertamento di idoneità, nei limiti delle esigenze produttive e della sostenibilità finanziaria della società; si applica il trattamento, anche sindacale, vigente presso Ales. È mantenuto il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le fondazioni interessate.

I termini per gli adempimenti statutari sono prorogati al 31 dicembre 2014. Le nuove disposizioni statutarie decorrono dal 1° gennaio 2015, salvo anticipazione in caso di rinnovo degli organi in scadenza; con la loro entrata in vigore si rinnovano gli organi di amministrazione, compreso il collegio dei revisori. Il mancato adeguamento comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 367/1996. Le riduzioni retributive previste non possono superare il 50% di un ventiseiesimo dello stipendio di base; per trattamento fondamentale si intendono minimo retributivo, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito e indennità di contingenza.

Un decreto ministeriale doveva fissare entro il 31 luglio 2014 i criteri per individuare fondazioni con peculiarità storiche e culturali, rilevanza internazionale, capacità produttiva, ricavi propri rilevanti e apporto privato significativo, ammesse a forme organizzative speciali. Le fondazioni così individuate, con decreto entro il 31 ottobre 2014 aggiornabile ogni tre anni, ricevono dal 2015 un contributo statale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, determinato con percentuale triennale, e possono stipulare un autonomo contratto di lavoro aziendale, previa dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria.

Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale prevista dall’articolo 182-ter della legge fallimentare nei confronti delle fondazioni che abbiano presentato piani definitivi di risanamento corredati degli atti richiesti, quando la transazione sia necessaria per realizzarli, anche senza proposta di concordato preventivo. La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma assume la denominazione di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale. Le amministrazioni straordinarie sono prorogate fino alla nomina dei nuovi organi ordinari, secondo le procedure previste.

Il trattamento economico onnicomprensivo, inclusi gli accessori, di organi, dipendenti, consulenti e collaboratori non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201/2011; i contratti in essere dovevano essere adeguati dalla data di entrata in vigore del decreto. Il fondo di rotazione per il risanamento è incrementato di 50 milioni di euro per il 2014. È inoltre istituito presso il Ministero un tavolo tecnico con fondazioni, sistema bancario e Cassa depositi e prestiti per individuare misure di sostenibilità del debito e contenimento degli oneri finanziari.

Settore cinematografico e audiovisivo

È elevato da 5 a 10 milioni di euro il limite previsto dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 244/2007, riferendolo all’impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta anziché all’opera filmica. Le somme stanziate per il 2014 ai sensi del decreto-legge n. 91/2013 e non impegnate potevano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

Il limite di spesa per i benefici fiscali del settore è fissato in 110 milioni di euro per il 2014 e 115 milioni annui dal 2015. Le disposizioni applicative e quelle necessarie a ripartire e contenere i benefici entro il limite massimo dovevano essere definite con decreto ministeriale concertato con il MEF, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2014. Alcuni commi introdotti in materia sono stati abrogati dalla legge n. 208/2015, che ha fatto salve le procedure già in corso secondo il decreto ministeriale del 12 febbraio 2015.

Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e iniziative territoriali

Il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali è adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il MEF, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata. Individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e rilevanza nazionale per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione, anche turistica, eventualmente mediante acquisizione o contributi ad altre amministrazioni.

Per il Piano erano autorizzati 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016. Dal 1° gennaio 2017 gli è destinato il 50% delle risorse per infrastrutture assegnate agli investimenti per i beni culturali secondo la disciplina modificata. Il Ministro presenta alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sugli interventi realizzati e sullo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non conclusi.

Dal 2014 una quota pari al 3% delle risorse aggiuntive annuali per le infrastrutture iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata agli investimenti per i beni culturali. L’assegnazione è disposta dal CIPE, sulle risorse disponibili, su proposta dei Ministri competenti e sulla base di un programma di interventi. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono inoltre destinati 3 milioni di euro a progetti culturali degli enti locali nelle periferie urbane.

Il Fondo «Mille giovani per la cultura» è rifinanziato con 1 milione di euro per il 2015. È previsto il «Programma Italia 2019», definito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati tramite accordi, per valorizzare i progetti dei dossier di candidatura delle città a Capitale europea della cultura 2019. Il Programma deve indicare, con trasparenza e pubblicità, la copertura finanziaria delle azioni, anche attraverso risorse europee 2014-2020; i programmi delle singole città sono definiti mediante accordi tra Comune, Regione e Ministero.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» secondo una procedura stabilita con decreto ministeriale e intesa in Conferenza unificata. I progetti della città designata, finalizzati ad accrescere la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, sono qualificati come strategici di rilievo nazionale e finanziabili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, entro il limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Gli investimenti finanziati su tale quota sono esclusi dal saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti territoriali. Il titolo è previsto anche per il 2021 e per gli anni successivi.

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