Accordo 34061 del 14/11/2023
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIT comunica l’entrata in vigore dell’Accordo tra Italia e Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023 e operativo dal 17 dicembre 2023. La circolare disciplina l’avvio delle procedure presso gli UMC dal 18 dicembre 2023, chiarisce durata quinquennale dell’Accordo, richiama gli allegati tecnici e l’allegato vincolante sulla disciplina del trasferimento dei dati personali. Vengono inoltre fornite istruzioni operative su requisiti, limiti di applicazione, documentazione, restituzione delle patenti serbe e gestione delle informazioni con le autorità serbe.
Accordo Italia-Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Accordo Italia-Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Il documento ministeriale dà attuazione operativa all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Belgrado il 21 marzo 2023. La circolare del MIT, emanata dalla Direzione generale per la motorizzazione, informa gli uffici periferici sull’entrata in vigore, sulla durata dell’intesa, sugli allegati tecnici e sulle modalità di gestione delle domande di conversione.
Parti coinvolte
Le parti dell’Accordo sono:
- il Governo della Repubblica Italiana;
- il Governo della Repubblica di Serbia.
Sul piano applicativo sono coinvolti, per l’Italia, il MIT, le Direzioni generali territoriali e gli Uffici Motorizzazione Civile, oltre alle amministrazioni e forze dell’ordine interessate alla verifica documentale e alla circolazione delle informazioni. Per il versante serbo assumono rilievo le rappresentanze diplomatiche, chiamate a rilasciare il certificato di validità e autenticità e a ricevere la restituzione delle patenti convertite.
Oggetto e finalità
L’Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. La finalità è consentire la conversione in Italia delle patenti serbe, e reciprocamente delle patenti italiane in Serbia, secondo le categorie e i modelli riconosciuti e nel rispetto delle condizioni poste dall’Accordo e dai suoi allegati.
Base normativa e richiamo agli allegati
La circolare richiama la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prot. MAE01659242023-09-22 del 22 settembre 2023, con la quale è stata notificata l’entrata in vigore dell’Accordo il 17 dicembre 2023. Viene inoltre richiamato l’articolo 10, paragrafo 1, quale base per l’allegato vincolante sulla disciplina del trasferimento dei dati personali.
L’Accordo comprende anche allegati tecnici, previsti dall’articolo 6, paragrafo 4, essenziali per l’operatività delle conversioni. Essi includono:
- le tabelle di equipollenza tra le categorie di patente rilasciate nei due Paesi;
- l’elenco dei modelli di patente di guida validi ai fini della conversione;
- il modello del certificato di validità e autenticità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica serba.
Entrata in vigore, durata ed efficacia temporale
L’Accordo entra in vigore il 17 dicembre 2023 e ha durata quinquennale, con cessazione degli effetti il 17 dicembre 2028. Poiché il 17 dicembre 2023 cade di domenica, gli UMC possono iniziare ad accettare e valutare le domande di conversione a partire da lunedì 18 dicembre 2023.
La circolare precisa inoltre che solo il 18 dicembre 2023 potranno essere accettate richieste di conversione di patenti serbe aventi scadenza al 17 dicembre 2023.
Condizioni soggettive per la conversione
L’applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 4 è sintetizzata come segue:
- il titolare di patente serba può chiedere la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- la patente deve essere in corso di validità;
- la domanda è ammissibile solo se il titolare è residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza;
- se la residenza in Italia dura da sei anni o più, l’Accordo non si applica e l’UMC non può accettare la richiesta;
- la regola è reciproca e vale anche per il titolare di patente italiana che chieda conversione in Serbia;
- il richiedente deve presentare la certificazione medica prevista per attestare i requisiti psicofisici;
- deve aver raggiunto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Limiti di convertibilità delle patenti serbe
Ai sensi dell’articolo 5, non possono essere accettate domande di conversione per:
- patenti serbe conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- patenti serbe ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
La circolare sottolinea che gli UMC devono verificare tali condizioni prima di procedere all’istruttoria della domanda.
Documentazione da acquisire e certificato di validità e autenticità
Per la conversione, il titolare della patente serba deve presentare la documentazione di rito e il certificato di validità e autenticità previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica serba. Tale certificato contiene anche la traduzione della patente di guida serba.
Con la presentazione del certificato si considera assolta la richiesta di traduzione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1. In caso di dubbi sulla patente da convertire, gli UMC possono chiedere alla rappresentanza diplomatica serba informazioni specifiche e chiarimenti sui dati riportati nel certificato.
Restituzione della patente originale e rapporti con la Serbia
L’articolo 7 è richiamato per precisare che la patente di guida serba originale può essere restituita al titolare solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione, e non prima. La patente serba deve essere restituita alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia con una nota di trasmissione che indichi:
- che la restituzione avviene per avvenuta conversione, possibilmente con richiamo all’articolo 7;
- l’indirizzo di posta elettronica dell’UMC, utile per eventuali successive comunicazioni e per l’eventuale applicazione dell’articolo 9 in caso di anomalie segnalate dall’autorità serba.
Protezione dei dati personali
La circolare evidenzia che, in ragione dell’applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e dell’assenza di una decisione di adeguatezza per la Repubblica di Serbia, l’Accordo è integrato da una disciplina specifica sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti.
Per l’attuazione dell’articolo 10, previa acquisizione del parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personali del MIT, vengono trasmessi:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa.
L’autorizzazione, sottoscritta dal titolare della patente da convertire, deve essere acquisita e conservata agli atti dall’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2.
Istruzioni operative e destinatari della circolare
Gli allegati tecnici non sono integralmente contenuti nella circolare, ma saranno trasmessi successivamente a UMC e DGT con apposita comunicazione contenente istruzioni operative. Viene inoltre richiamata la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013, secondo cui la descrizione e le immagini dei modelli di patente allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori UMC e dalle forze dell’ordine.
La circolare si chiude con l’invio dell’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia e con l’invito ad adeguare i siti istituzionali di competenza.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’Accordo
L’Accordo riguarda il reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Serbia ai fini della conversione. Consente ai titolari di patente serba residenti in Italia di chiedere la conversione secondo le condizioni previste dall’Accordo e dai relativi allegati.
Entrata in vigore e durata
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che l’Accordo entrerà in vigore il 17 dicembre 2023. Ha durata di cinque anni e cesserà di produrre effetti il 17 dicembre 2028. Poiché il 17 dicembre 2023 cade di domenica, gli UMC possono accettare e valutare le domande di conversione dal 18 dicembre 2023; in tale data possono essere accettate anche le richieste relative a patenti con scadenza al 17 dicembre 2023.
Allegati tecnici e documentazione
L’Accordo comprende un allegato vincolante sulla disciplina del trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti, richiamato dall’articolo 10, paragrafo 1. Sono inoltre previsti allegati tecnici indicati all’articolo 6, paragrafo 4, necessari per le conversioni e che saranno trasmessi successivamente agli UMC e alle DGT con istruzioni operative. Tra questi figurano le tabelle di equipollenza tra categorie di patente e l’elenco dei modelli di patente validi ai fini della conversione, nonché il modello del certificato di validità e autenticità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica serba.
Requisiti e limiti per la conversione
La conversione può essere richiesta solo dal titolare di patente serba che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia e la patente sia in corso di validità. L’Accordo non si applica a chi, al momento della domanda, risieda in Italia da sei anni o più. È richiesto anche il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta e dell’età minima prevista dalla normativa italiana. Non sono convertibili le patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia né quelle ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Gestione della patente originale e rapporti con l’autorità serba
La patente serba originale può essere ritirata al titolare solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione. La patente serba deve poi essere restituita alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia con nota che indichi l’avvenuta conversione, possibilmente con richiamo all’articolo 7 dell’Accordo, e l’indirizzo di posta elettronica dell’UMC, anche per eventuali chiarimenti o per l’applicazione dell’articolo 9 in caso di anomalie riscontrate dall’autorità serba.
Protezione dei dati personali
Poiché gli Accordi di riconoscimento delle patenti rientrano nel RGPD (UE) 2016/679 e la Serbia non beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione UE, l’Accordo è integrato da una disciplina specifica del trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. Il titolare deve sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa, che l’UMC acquisisce e trattiene agli atti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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