Messaggio numero 2834 del 14-02-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra l’applicazione delle riduzioni percentuali dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previste dal DM 3 agosto 2012 per i lavoratori con pensione calcolata integralmente retributiva fino al 31 dicembre 2011. Chiarisce i casi di applicazione dell’8% o dell’11%, le esclusioni, le modalità di calcolo sulle quote A e B e la ricostituzione centrale con decorrenza dei nuovi importi da marzo 2013 e recupero rateale da giugno.
Riduzione 8%/11% degli assegni straordinari del Fondo esuberi del credito
Riduzione dell’assegno straordinario nel Fondo del credito
Il documento chiarisce il quadro normativo e operativo relativo alla riduzione percentuale degli assegni straordinari di sostegno al reddito nel Fondo del settore credito. La disciplina deriva dall’accordo quadro dell’8 luglio 2011 e dal decreto interministeriale 3 agosto 2012 n. 67329, che ha recepito nel regolamento del Fondo la riduzione dell’assegno in presenza di specifiche condizioni.
Quadro normativo e presupposti applicativi
L’accordo quadro sottoscritto l’8 luglio 2011 tra ABI e organizzazioni sindacali ha previsto una riduzione percentuale degli assegni straordinari. Il decreto interministeriale n. 67329 del 3 agosto 2012, pubblicato in G.U. n. 194 del 21 agosto 2012, ha recepito tale previsione nel regolamento del Fondo.
L’articolo 4, comma 8, del decreto stabilisce che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario - pari all’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - sia ridotto percentualmente dell’8% o dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda.
Le riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011.
Chiarimento interpretativo del Ministero del lavoro
Con parere del 21 gennaio 2013, la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che le riduzioni dell’8% e dell’11% trovano applicazione, al ricorrere dei presupposti previsti dal DM 3 agosto 2012, sia:
- nei confronti dei lavoratori interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato secondo le regole e i criteri introdotti dalla riforma pensionistica di cui all’articolo 24 della legge n. 214/2011;
- sia nei confronti dei lavoratori cosiddetti salvaguardati, interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa anteriore alla riforma, ai sensi dell’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011.
Modalità di calcolo della riduzione
Poiché la riduzione si applica ai lavoratori il cui trattamento pensionistico, fino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, e con riferimento alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, la riduzione va applicata solo in presenza di assegni con quote A e B, oppure con quote A, B e D.
Non deve invece essere applicata agli assegni liquidati con presenza di quota C.
La riduzione si applica sulle quote A e B nella seguente misura:
- 8% se l’ultima retribuzione annua lorda è inferiore o pari a 38.000,00 euro;
- 11% se l’ultima retribuzione annua lorda è superiore a 38.000,00 euro.
Ricostituzione centrale e decorrenza dei pagamenti
Le aziende del credito hanno comunicato le posizioni dei soggetti ai quali applicare le riduzioni, nonché le relative percentuali. Sulla base di tali dati, nel mese di febbraio sono state elaborate centralmente le posizioni interessate.
Il nuovo importo dell’assegno è posto in pagamento a partire dalla mensilità di marzo 2013.
Le differenze dovute per il periodo precedente la data di elaborazione sono recuperate a partire dal mese di giugno, in 24 rate, oppure in un numero inferiore se l’assegno scade prima del termine delle 24 rate.
Comunicazioni agli interessati e provvista aziendale
Agli interessati viene inviata una specifica comunicazione a cura della Direzione generale, richiamata come allegato 1.
La provvista a carico delle aziende è quantificata con le modalità ordinarie e viene decurtata dell’importo recuperato mensilmente. Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori.
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