DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 367
Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto devolve ai provveditori agli studi alcune competenze prima ministeriali in materia di promozioni, passaggi di ruolo, proroghe del periodo di prova e inquadramenti del personale scolastico statale. Restano al Ministro i provvedimenti di dispensa dal servizio, restituzione al ruolo e ispezioni speciali. Il decreto vale dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e viene presentato per la conversione.
Decentramento di competenze del Ministero della pubblica istruzione
Decentramento di alcune competenze del Ministero della pubblica istruzione
Il provvedimento attua un decentramento amministrativo in ambito scolastico, trasferendo ai provveditori agli studi varie decisioni prima attribuite al Ministero della pubblica istruzione. La disciplina riguarda soprattutto provvedimenti di carriera e di inquadramento del personale delle scuole secondarie e di alcuni istituti statali.
Competenze attribuite ai provveditori agli studi
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, spettano ai provveditori agli studi, senza necessità del parere del consiglio di amministrazione previsto dall’ordinamento vigente, i provvedimenti relativi a:
- promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie;
- passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle medesime scuole;
- proroga del periodo di prova nei casi previsti dalla normativa richiamata;
- inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, quando il diritto sia già maturato o maturi.
Competenze che restano al Ministro
Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per:
- i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova;
- la restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova;
- l’adozione di speciali ispezioni per l’accertamento della prova.
Profili procedurali e registrazione degli atti
I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo adottati dai provveditori agli studi devono essere trasmessi, a cura degli stessi, alla Ragioneria provinciale dello Stato, che provvede al successivo inoltro alla delegazione provinciale della Corte dei conti per la registrazione.
Delega ai capi di istituto
Il provveditore agli studi può delegare, con proprio decreto, singoli capi di istituto di ruolo a emanare, limitatamente al personale insegnante e non insegnante in servizio presso il medesimo istituto, i provvedimenti di cui al primo comma. Può inoltre delegare gli stessi capi di istituto, per il personale insegnante e non insegnante, a emanare anche alcuni ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa richiamata nel decreto.
Aspetti finanziari
Su richiesta dei provveditori agli studi, trasmessa tramite la Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori straordinari, al fine di corrispondere loro gli assegni collegati alla classe stipendiale di ordinario. La richiesta può essere formulata solo dopo l’accertamento della sussistenza delle condizioni per la promozione ad ordinario.
Estensione ad altri enti scolastici
Le disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, comprese quelle del decreto, si applicano in quanto compatibili anche al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonché alle maestre istitutrici degli educandati stessi.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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