LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce a Pisa la "Domus Mazziniana" (personalità giuridica pubblica) sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con finalità di studio, conservazione e diffusione dell'opera di Giuseppe Mazzini. Prevede un contributo statale iniziale (importi e riferimenti agli esercizi 1951-52 e 1952-53), categorie di soci, Consiglio di amministrazione con membri universitari, comunali e ministeriali, personale (bibliotecario e custode), revisori e obblighi di rendiconto. Consente convenzioni con atenei senza nuovi oneri. Le disposizioni finanziarie in lire sono di carattere transitorio e potrebbero essere state successivamente modificate.
Istituzione e disciplina della "Domus Mazziniana" di Pisa
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