Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 124 del 4/05/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che la SGR sostituita debba trasferire alla subentrante la posizione creditoria/debitoria IVA relativa al periodo d'imposta della sostituzione; la subentrante debba esporre nel modulo del fondo i debiti e crediti dell'intero anno e indicare i versamenti periodici, regolando poi le poste finanziarie con la sostituita; i crediti IVA pregresse resterebbero acquisiti dalla SGR sostituita se non utilizzati.

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212: sostituzione gestione fondo SGR

Il quesito

La SGR sostituita e la SGR subentrante devono ricalcolare/rideterminare le rispettive posizioni finanziarie IVA per l'anno della sostituzione (includendo le operazioni ante-subentro)? Come compilare la dichiarazione annuale IVA in caso di subentro? Il credito IVA relativo ad anni precedenti, di pertinenza del fondo e non ancora incassato, va trasferito alla SGR subentrante o resta acquisito dalla SGR sostituita?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda la separazione patrimoniale dei fondi e che la SGR è unico soggetto passivo che presenta un'unica dichiarazione con tanti moduli quante le contabilità. La SGR subentrante assume la medesima posizione e può utilizzare il credito IVA maturato fino alla data di efficacia; deve indicare nel modulo del fondo tutte le operazioni anche ante-subentro e il numero di partita IVA della SGR sostituita. Procedura: la SGR sostituita indica il debito IVA netto senza le risultanze del fondo; l'eventuale eccedenza a credito derivante dai versamenti periodici ante-subentro può essere ceduta alla subentrante (indicare il credito in VD1 ed espungerlo con VL37); la subentrante riporta il credito in VD51 e VL35 per abbattere il debito del periodo ante-subentro. Il credito IVA pregresso del fondo può alternativamente rimanere nella disponibilità della SGR sostituita (confluendo nell'eccedenza annuale utilizzabile in compensazione o a rimborso) oppure confluire nelle liquidazioni periodiche della subentrante, la quale deve comunque attestare con idonea documentazione l'esistenza del credito entro i termini previsti dall'art. 54-bis del DPR 633/1972.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.