Risposta n. 127 del 8/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCredito d'imposta di cui all'articolo 165 del TUIR. Consorzio di diritto estero in forma di società semplice
Il quesito
Se Alfa, partecipando al consorzio estero "Gamma" (società semplice fiscalmente trasparente) o in ragione di una stabile organizzazione/cantiere localizzato, sia assoggettata a imposizione nello Stato estero; se l'imponibilità riguardi la sola quota di utili spettante o anche gli importi fatturati dai soci a Gamma; e se le imposte eventualmente pagate all'estero diano diritto a credito d'imposta in Italia o siano deducibili
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che la Convenzione Italia-Stato X non si applica a Gamma in quanto entità trasparente, ma può applicarsi ai soci; ritiene che le imposte estere sulla quota di utili attribuita possano dar diritto a credito d'imposta in Italia (o essere scomputate come imposte della societa' estera in base alla circolare n.9/E/2015). Esclude invece, salvo diversa interpretazione, il credito per i compensi fatturati a Gamma ma, in via alternativa, ritiene possibile comunque fruire del credito
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva preliminarmente che la quantificazione rimane soggetta a controlli. La Convenzione non si applica al consorzio trasparente; i benefici convenzionali possono riguardare i soci solo se lo Stato di residenza (Italia) attribuisce loro fiscalmente il reddito della societa' trasparente. Poiché l'Italia, ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. d) TUIR, non alloca tali redditi al residente, lo Stato estero puo' tassare i redditi imputati per trasparenza. Per gli eventuali utili distribuiti a Alfa si applicano i chiarimenti della circolare 9/E/2015: le imposte pagate all'estero relative alla quota di utile sarebbero scomputabili come se pagate dalla societa' estera. Per i compensi fatturati da Alfa a Gamma (attività svolta in Italia), tali redditi sono imponibili esclusivamente in Italia ai sensi dell'art.7 della Convenzione, quindi non spetta credito d'imposta estero; l'unico rimedio e' richiedere il rimborso alle autorità fiscali estere secondo le loro procedure
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