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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Normativa italiana21G00252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° marzo 2022 istituisce un assegno mensile per i nuclei con figli a carico, modulato sull’ISEE e con maggiorazioni per particolari condizioni familiari e di disabilità. Prevede domanda telematica annuale all’INPS, compatibilità con altre misure locali e disciplina transitoria fino al 28 febbraio 2025 per la maggiorazione sostitutiva delle vecchie prestazioni.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Assegno unico e universale per i figli a carico

Il decreto istituisce un nuovo beneficio economico mensile a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico, sostituendo e assorbendo progressivamente diverse precedenti misure. La disciplina è costruita in funzione dell’ISEE, della composizione del nucleo e di specifiche condizioni personali e lavorative.

Ambito di applicazione e decorrenza

L’assegno unico e universale è istituito a decorrere dal 1° marzo 2022. È riconosciuto con cadenza mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

Ai fini della misura:

  • i figli a carico coincidono con quelli facenti parte del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, in corso di validità;
  • sono considerati anche, limitatamente all’assegno, i figli residenti in un altro Stato membro UE che siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana;
  • in mancanza di ISEE, il nucleo è accertato sulla base dei dati autodichiarati nella domanda.

Le disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

Beneficiari e requisiti dei figli

L’assegno spetta ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico fino ai 21 anni, se ricorre una delle seguenti condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, oppure di un corso di laurea;
    • svolgimento di tirocinio o attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolgimento del servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • per i nuclei orfanili, per ogni orfano maggiorenne titolare di pensione ai superstiti e con disabilità grave.

L’assegno è ripartito in parti uguali tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo le regole particolari previste per affidamento esclusivo, tutela e affido.

Requisiti soggettivi del richiedente

Il richiedente deve possedere congiuntamente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato membro UE, oppure, in alternativa, i titoli di soggiorno indicati dalla norma per i cittadini di Paesi terzi;
  • assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia, oppure svolgimento di lavoro subordinato o autonomo che comporti iscrizione a gestione previdenziale obbligatoria italiana e regolarità contributiva.

Una lettera del comma è stata successivamente abrogata.

Determinazione dell’importo

L’importo varia in funzione dell’ISEE e della tipologia di figlio.

Per i figli minorenni e per i figli con disabilità senza limiti di età:

  • importo base di 175 euro mensili;
  • importo pieno fino a ISEE 15.000 euro;
  • riduzione graduale oltre tale soglia fino a 50 euro con ISEE pari a 40.000 euro;
  • oltre 40.000 euro l’importo resta costante.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni:

  • importo base di 85 euro mensili;
  • importo pieno fino a ISEE 15.000 euro;
  • riduzione graduale fino a 25 euro con ISEE pari a 40.000 euro;
  • oltre 40.000 euro l’importo resta costante.

Per i figli successivi al secondo:

  • maggiorazione di 85 euro mensili;
  • riduzione graduale fino a 15 euro con ISEE pari a 40.000 euro;
  • oltre 40.000 euro la maggiorazione resta costante.

Sono previste inoltre maggiorazioni per disabilità, nuclei numerosi, genitori lavoratori e madri giovani.

Maggiorazioni e incrementi speciali

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

  • per ogni figlio con disabilità minorenne o fino ai 21 anni:
    • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
    • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
    • 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per le madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per figlio;
  • se entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro: 30 euro mensili per figlio minore, con riduzione in base all’ISEE fino all’azzeramento a 40.000 euro; la maggiorazione spetta anche in presenza di un solo genitore lavoratore, se l’altro è deceduto, per un massimo di 5 anni;
  • per i nuclei con quattro o più figli: maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo, incrementata del 50% dal 1° gennaio 2023;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno gli importi sono incrementati del 50%; il medesimo incremento opera anche, per i nuclei con almeno tre figli, per ciascun figlio tra 1 e 3 anni con ISEE fino a 40.000 euro.

In caso di assenza di ISEE, spettano gli importi minimi previsti.

Domanda, decorrenza ed erogazione

La domanda è presentata annualmente a decorrere dal 1° gennaio e riguarda il periodo marzo-febbraio dell’anno successivo. Va trasmessa telematicamente all’INPS o tramite patronato.

Regole principali:

  • se la domanda è presentata entro il 30 giugno, l’assegno decorre da marzo; altrimenti decorre dal mese successivo alla domanda;
  • l’INPS riconosce il beneficio entro 60 giorni;
  • per i nuovi nati, la modifica del nucleo va comunicata entro 120 giorni dalla nascita;
  • per lavoratori non residenti in Italia, la domanda è riferita alla durata della prestazione lavorativa e va rinnovata annualmente dal 1° marzo;
  • il pagamento avviene su IBAN o con bonifico domiciliato, salvo i casi di nuclei percettori di Reddito di cittadinanza.

Per i mesi di gennaio e febbraio si considera l’ISEE valido a dicembre dell’anno precedente.

Compatibilità con altre prestazioni e rapporto con il Reddito di cittadinanza

L’assegno è compatibile con eventuali misure regionali, provinciali o comunali a favore dei figli a carico.

Per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza:

  • l’INPS eroga d’ufficio l’assegno insieme al Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo spettante;
  • il beneficio complessivo è calcolato sottraendo la quota di Reddito di cittadinanza riferibile ai figli;
  • la richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza tra componenti maggiorenni comporta anche la ripartizione dell’assegno in parti uguali tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Ai fini del reddito familiare rilevante per il Reddito di cittadinanza, l’assegno non si computa tra i trattamenti assistenziali.

Neutralità fiscale

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Monitoraggio, osservatorio e controlli

È istituito presso la Presidenza del Consiglio un Osservatorio nazionale con funzioni di supporto tecnico-scientifico per analisi, monitoraggio e valutazione dell’impatto della misura.

L’Osservatorio:

  • coordina le proprie attività con altri osservatori nazionali sulla famiglia e sull’infanzia;
  • predispone una relazione annuale per l’Autorità politica delegata per la famiglia;
  • si avvale dell’INPS per un osservatorio statistico aggiornato mensilmente e per relazioni trimestrali sugli aspetti amministrativo-gestionali.

Non sono previsti compensi o nuovi oneri per i componenti.

È inoltre previsto il controllo successivo dell’INPS sulle autodichiarazioni rilevanti per talune maggiorazioni, con revoca del beneficio in caso di dichiarazioni mendaci e applicazione delle sanzioni vigenti.

Regime transitorio e abrogazioni

La riforma abroga e supera diverse precedenti misure per i figli a carico, con effetti differenziati nel tempo:

  • dal 1° gennaio 2022 è abrogato il comma 353 dell’art. 1 della legge n. 232/2016;
  • dal 1° marzo 2022 è abrogato l’art. 65 della legge n. 448/1998, ma per il 2022 l’assegno ivi previsto resta riconoscibile solo per gennaio e febbraio;
  • dal 1° marzo 2022 cessano le prestazioni familiari indicate per i nuclei con figli e orfanili;
  • dal 1° marzo 2022 si applicano le modifiche alle detrazioni IRPEF per figli a carico;
  • dal 1° gennaio 2022 sono abrogati anche i commi 348 e 349 dell’art. 1 della legge n. 232/2016.

È inoltre prorogato l’assegno temporaneo per figli minori fino al 28 febbraio 2022.

Aspetti finanziari e attuativi

Il decreto prevede la copertura finanziaria degli oneri complessivi tramite:

  • riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al precedente fondo per misure a sostegno dei figli a carico;
  • maggiori entrate e risorse derivanti dalle abrogazioni e dalle modifiche fiscali.

L’INPS è autorizzato ad assumere 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’attuazione della misura, con oneri specifici coperti secondo la disciplina finanziaria del decreto.

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