Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 39/2025

Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende

Normativa regionaleL.R. Calabria 39/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la verifica della corretta iscrizione in bilancio dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario regionale della Calabria e il loro trasferimento di proprietà mediante atto formale della Regione. Gli aggiornamenti contabili decorrono dall’esercizio 2025. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della l.r. 43/1996. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario calabrese

Iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Calabria

La legge interviene sul regime patrimoniale e contabile dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario regionale calabrese. La disciplina opera esclusivamente per la Regione Calabria e mira a rendere coerenti iscrizioni di bilancio, trasferimento della proprietà e aggiornamenti contabili.

Verifica della corretta iscrizione in bilancio

Le Aziende del servizio sanitario regionale devono verificare che le iscrizioni dei beni immobili in bilancio siano conformi alla normativa statale richiamata, in particolare alla legge n. 833/1978, al d.lgs. n. 502/1992 e al d.lgs. n. 229/1999. Il controllo riguarda quindi la corretta rappresentazione contabile degli immobili appartenenti al patrimonio sanitario regionale.

Trasferimento della proprietà degli immobili

La proprietà dei beni immobili oggetto della verifica è trasferita con atto formale della Regione, nel rispetto dell’articolo 5 del d.lgs. n. 502/1992 e della normativa vigente in materia. Il trasferimento avviene in favore delle Aziende sanitarie che abbiano verificato la regolare iscrizione in bilancio dei beni.

Decorrenza degli aggiornamenti contabili

Gli aggiornamenti contabili derivanti dalla verifica delle iscrizioni e dal trasferimento della proprietà sono riportati in bilancio a decorrere dall’esercizio contabile 2025. La norma, quindi, rileva a partire dal bilancio 2025 per l’adeguamento contabile dei beni interessati.

Abrogazioni nella l.r. 43/1996

Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati:

  • gli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 6 settembre 1996, n. 43;
  • l’articolo 48, comma 6, della medesima legge regionale.

L’intervento elimina quindi specifiche disposizioni previgenti del quadro regionale in materia di finanziamento, programmazione, contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non è quindi prevista una copertura finanziaria aggiuntiva per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.