L.R. Calabria 40/2025
Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 40/2025 promuove il recupero, il reimpiego e la donazione di farmaci umani e veterinari in corso di validità e inutilizzati, per contrastare povertà sanitaria, sprechi e mercato nero. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni, campagne informative, vigilanza delle ASP e rendicontazione annuale. Non contiene un termine finale di efficacia, ma si applica nei limiti della normativa nazionale e del Piano di rientro sanitario.
Recupero, reimpiego e donazione di farmaci inutilizzati in Calabria
Recupero, reimpiego e donazione di farmaci inutilizzati in Calabria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, interventi finalizzati a favorire il recupero, il reimpiego e la donazione di farmaci per uso umano e veterinario ancora validi e inutilizzati. L’obiettivo è sociale, sanitario e ambientale: ridurre la povertà sanitaria, contenere la spesa farmaceutica e limitare gli sprechi.
Finalità e obiettivi dell’intervento
La Regione promuove iniziative coerenti con i principi di solidarietà sociale, uguaglianza sostanziale e tutela del diritto alla salute. Le misure sono orientate a:
- contenere la spesa farmaceutica regionale;
- contrastare sprechi e inefficienze;
- far fronte a carenze o indisponibilità immediate di taluni medicinali;
- contrastare il mercato nero di farmaci, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza;
- ridurre il volume dei rifiuti speciali da smaltire.
Farmaci oggetto di riutilizzo
La disciplina riguarda esclusivamente farmaci in corso di validità, integri e correttamente conservati, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata dalla legge regionale.
Per i farmaci per uso umano, sono riutilizzabili:
- le confezioni possedute da ospiti di RSA o da famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata;
- le confezioni detenute da aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere ed enti del Terzo settore che prevedano negli statuti le finalità della legge, quando non siano reclamate dal detentore alla dimissione dalla RSA o, in caso di decesso, dall’erede, oppure siano restituite dalla famiglia all’ente che ha erogato l’assistenza domiciliare;
- le confezioni donate da privati a ETS che ne curino il riutilizzo o il conferimento ai punti di raccolta.
Restano esclusi, per la donazione da privati agli ETS, i medicinali:
- da conservare in frigorifero a temperatura controllata;
- contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- dispensabili solo in strutture ospedaliere.
Per i farmaci veterinari, sono riutilizzabili le confezioni in corso di validità, integre e correttamente conservate, legittimamente detenute da privati o da ambulatori e cliniche veterinarie che intendano disfarsene e che le donino a ETS per la distribuzione gratuita.
Modalità di presa in carico e riutilizzo
La presa in carico e il riutilizzo devono avvenire nel rispetto della disciplina nazionale richiamata dalla legge, in particolare delle disposizioni della legge n. 244/2007 e, per i veterinari, del decreto legislativo n. 218/2023, ove applicabili.
Gli ETS possono provvedere alla distribuzione gratuita diretta a soggetti indigenti o bisognosi, anche dietro prescrizione medica se necessaria, purché dispongano di personale sanitario secondo la normativa vigente. In alternativa, i farmaci possono essere conferiti ai punti di raccolta individuati dal regolamento attuativo.
Regolamento attuativo e definizione operativa del sistema
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e associativi indicati dalla norma, approva un regolamento che disciplina in concreto:
- le caratteristiche dei farmaci idonei alla raccolta, restituzione e donazione;
- le condizioni e gli ambiti del recupero, reimpiego, donazione e riutilizzo;
- le modalità di presa in carico, registrazione e custodia;
- le verifiche obbligatorie sui farmaci e il soggetto competente a svolgerle;
- i punti di raccolta presso aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere.
Informazione, trasparenza e sensibilizzazione
La Regione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale degli ETS che svolgono attività di riutilizzo diretto e distribuzione gratuita di farmaci inutilizzati. Inoltre, nell’ambito dei propri compiti, svolge campagne di informazione e sensibilizzazione sulle finalità della legge.
Vigilanza e monitoraggio
Le aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza sul rispetto delle modalità di recupero, reimpiego, donazione e riutilizzo, nonché sull’effettivo svolgimento delle verifiche obbligatorie e sulla registrazione e custodia dei farmaci presi in carico.
Con cadenza semestrale, le ASP trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente una nota di farmacovigilanza con i dati quantitativi sui farmaci recuperati, reimpiegati, donati e riutilizzati.
Flussi informativi e relazione annuale
Nei sistemi informativi regionali devono essere pubblicati, almeno annualmente, dati e informazioni su:
- riferimenti normativi applicabili;
- caratteristiche dei farmaci idonei;
- enti e organismi preposti alla presa in carico, raccolta, verifica, recupero e donazione, con indicazione dei responsabili sanitari;
- mappa interattiva dei punti di raccolta;
- censimento dei farmaci recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
- iniziative di sensibilizzazione e formazione;
- sezione dedicata alla gestione e al monitoraggio delle eccedenze.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del regolamento, sui risultati conseguiti e sulle attività svolte dai soggetti competenti, sulla base delle note di farmacovigilanza.
Limiti applicativi e clausole finali
La legge si applica solo in quanto compatibile con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, con i programmi operativi e con i poteri del Commissario ad acta e gli atti da lui adottati. L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
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