Messaggio numero 3378 del 27-09-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua il regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo (SOLIMARE) alla normativa sugli ammortizzatori sociali (legge 234/2021), recependo l'accordo del 10/10/2022. L'art.2 del decreto istitutivo è stato sostituito: tutte le imprese armatoriali, indipendentemente dalla dimensione, possono accedere all'assegno di integrazione salariale per riduzioni o sospensioni dell'attività (causali ordinarie e straordinarie) con decorrenza dal 22/09/2023. I datori con media fino a 5 dipendenti sono inclusi e, dal periodo di paga in corso all'entrata in vigore (ottobre 2023) e comunque dal 07/10/2023 (fine vacatio legis), devono versare il contributo ordinario al Fondo pari a 0,30% (0,20% a carico del datore e 0,10% a carico del lavoratore) in luogo del contributo FIS; sarà rimosso il codice autorizzativo "0J". Dal 07/10/2023 è possibile presentare telematicamente istanze di assegno di integrazione salariale, anche per la causale "contratto di solidarietà" e per le durate straordinarie previste dal Fondo.
Decreto interministeriale 8 agosto 2023 (pubblicato GU n.222/22-09-2023) - adeguamento Fondo SOLIMARE
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