L.R. Basilicata 13/2021
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il CAL della Basilicata come organo di consultazione e partecipazione tra Regione ed enti locali, ne disciplina composizione, elezione, durata, organi, funzioni, sedi e regole di funzionamento. Prevede una fase di prima applicazione per le elezioni e abroga la previgente Conferenza permanente delle autonomie locali dalla costituzione del CAL.
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata
La legge istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata (CAL), in attuazione della Costituzione e dello Statuto regionale, come organo di partecipazione alle funzioni regionali e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali lucani.
Composizione e rappresentanza
Il CAL è composto da 24 membri. Ne fanno parte di diritto:
- i Sindaci dei Comuni capoluogo Potenza e Matera;
- i Presidenti delle Province di Potenza e Matera.
Gli altri 20 componenti sono eletti tra gli amministratori locali della Regione, con criteri che assicurano rappresentanza territoriale, demografica, degli enti sotto i 5.000 abitanti, degli organi consiliari e di genere. La ripartizione degli eletti è definita come segue:
- 6 rappresentanti dei Comuni della provincia di Potenza sopra i 5.000 abitanti;
- 5 rappresentanti dei Comuni della provincia di Matera sopra i 5.000 abitanti;
- 7 rappresentanti dei Comuni della provincia di Potenza sotto i 5.000 abitanti;
- 2 rappresentanti dei Comuni della provincia di Matera sotto i 5.000 abitanti.
Elezione dei componenti elettivi
I componenti elettivi sono scelti mediante votazione espressa dagli amministratori comunali, distintamente per le categorie di Comuni con popolazione superiore o pari/inferiore a 5.000 abitanti nelle rispettive Province. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più giovane di età. La proclamazione è disposta dal Presidente del Consiglio regionale sulla base dei risultati trasmessi.
Costituzione, durata e successione dei componenti
Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che deve prendere atto dei nominativi entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 10 giorni dalla deliberazione. Il CAL dura per l’intera legislatura regionale.
I componenti decadono al termine del rispettivo mandato, salvo rielezione. In caso di sostituzione:
- per i componenti di diritto subentra il nuovo titolare della carica;
- per i componenti elettivi subentra il primo dei non eletti della relativa categoria.
In attesa del rinnovo, i poteri del CAL restano prorogati fino all’insediamento dei nuovi eletti.
Organi interni e struttura di supporto
Gli organi del CAL sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- l’Ufficio di Presidenza.
Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce locali e risorse strumentali. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL, individua o istituisce la struttura di supporto e ne definisce la dotazione organica, eventualmente comprendendo personale degli enti locali con il consenso degli enti e dei lavoratori. È inoltre prevista una convenzione con ANCI Basilicata per l’utilizzo di mezzi e personale degli enti locali, nel quadro del principio di cofinanziamento statutario.
Presidente e Ufficio di Presidenza
Il Presidente del CAL è eletto dall’Assemblea, nella seduta di insediamento, tra i componenti del CAL, con la maggioranza dei due terzi. La candidatura deve essere presentata da almeno otto componenti; la votazione è segreta e l’elezione, in prima votazione, avviene a maggioranza qualificata. Se non si raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due più votati; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, si procede a nuova elezione entro 30 giorni. La seduta è convocata e presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.
L’Ufficio di Presidenza è eletto subito dopo il Presidente ed è composto da cinque membri, incluso il Presidente stesso, con rappresentanza delle diverse tipologie di enti e, ove possibile, di entrambi i generi. L’Ufficio elegge al proprio interno il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e svolge l’istruttoria degli atti, organizza i lavori e formula le proposte di parere.
Funzioni consultive e di iniziativa
L’Assemblea del CAL esprime pareri nelle materie statutarie e su ogni altra questione demandata da Costituzione, Statuto e leggi statali o regionali. Ha inoltre potere di iniziativa legislativa nelle materie relative alle funzioni degli enti locali.
Il CAL può chiedere la partecipazione alle sedute dei dirigenti regionali e degli enti locali per acquisire informazioni utili all’attività istituzionale.
Le principali funzioni consultive riguardano, in particolare:
- conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
- circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta;
- Piano strategico e Documento di economia e finanza regionale;
- atti amministrativi generali di carattere finanziario o programmatorio che incidono sugli enti locali;
- esercizio del potere sostitutivo regionale;
- legge europea;
- proposte di modifica dello Statuto.
Sono inoltre previsti pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale e un parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative regionali per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, terzo comma, Cost.
Modalità di funzionamento e termini per i pareri
Il CAL si riunisce almeno cinque volte l’anno; almeno due sessioni devono essere dedicate alla materia di cui all’art. 80, lettera c), dello Statuto. Una sessione, da svolgersi entro il 30 novembre, è riservata all’esame del bilancio di previsione. Sul progetto di bilancio il parere è reso direttamente alla commissione consiliare competente entro 20 giorni dalla richiesta e comunque entro il 30 novembre.
I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi previsti dalla legge o dal regolamento del Consiglio regionale. Se il parere non è espresso nei termini, si intende favorevole. In caso di parità di voti in Assemblea prevale il voto del Presidente.
Regolamento interno
L’organizzazione e il funzionamento del CAL e della sua articolazione interna sono disciplinati dalla legge e dal regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del CAL. Il regolamento deve consentire anche la convocazione e lo svolgimento delle assemblee con modalità telematiche o informatiche, eventualmente avvalendosi degli uffici territoriali regionali.
Prima applicazione e regime transitorio
Per la prima applicazione, la convocazione delle assemblee elettorali del CAL deve essere adottata entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le elezioni si svolgono presso le sedi dei Consigli provinciali di Potenza e Matera entro 20 giorni dal provvedimento che ne specifica le modalità. Entro i successivi 5 giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prende atto dei nominativi degli eletti e il Presidente del Consiglio convoca la seduta di insediamento con almeno 5 giorni di preavviso.
Abrogazione della disciplina previgente
Dalla data di costituzione del CAL è abrogato l’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17, relativo alla precedente Conferenza permanente delle autonomie locali. I richiami a tale Conferenza si intendono riferiti al CAL. Fino alla costituzione del nuovo organo, la Conferenza permanente continua ad assicurare la partecipazione degli enti locali all’attività regionale.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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