Deliberazione n. 714 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di LinkedIn Ireland Unlimited Company nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La persona interessata aveva segnalato il rischio di diffusione, tramite la piattaforma LinkedIn, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il dirigente competente aveva quindi ordinato misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e aveva imposto, in caso di acquisizione in chiaro del materiale, la conservazione per soli fini probatori per 12 mesi. Il Collegio ratifica tale intervento d’urgenza ai sensi del regolamento interno del Garante.
LinkedIn Ireland Unlimited Company: ratifica dell'ordine d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
LinkedIn Ireland Unlimited Company - ratifica di provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Linkedin Ireland Unlimited Company nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per la segnalazione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso su piattaforme digitali.
Contesto normativo
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.
Origine del procedimento
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma LinkedIn. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante; nel testo non sono riportati dati ulteriori sulla natura specifica del materiale, oltre alla sua qualificazione come materiale audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento urgente del 6 novembre 2024
Con determinazione n. 538 del 6 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, ha disposto nei confronti di LinkedIn Ireland Unlimited Company:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma LinkedIn del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Collegio
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha deliberato in data 14 novembre 2024 la ratifica del provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermandone quindi efficacia e contenuto nei confronti della società destinataria.
Profili operativi rilevanti
Il provvedimento conferma l’uso dello strumento d’urgenza per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell’art. 144-bis del Codice. Per i gestori di piattaforme digitali, il testo evidenzia l’obbligo di intervenire rapidamente per bloccare la diffusione, gestire l’eventuale conservazione del materiale ai soli fini probatori e adottare misure che evitino la diretta identificazione degli interessati.
Punti principali
Presupposti della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante presso la piattaforma LinkedIn indicata nella segnalazione. Il procedimento riguarda quindi un possibile caso di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 538 del 6 novembre 2024, ha ordinato a Linkedin Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione a fini probatori
La determinazione dirigenziale ha inoltre prescritto alla società, qualora il materiale oggetto della segnalazione fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dando tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 14 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 6 novembre 2024 nei confronti di Linkedin Ireland Unlimited Company.
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