Sentenza n. 13864/2023 - Roma, Sezione 1S
per l'annullamento previa richiesta di sospensione, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione, dal Concorso pubblico, per esame, a 893 posti, indetto dal Ministero dell'Interno con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 26 maggio 2017 e del giudizio di non idoneità all'espletamento dei servizi della Polizia di Stato; del Decreto del Capo della Polizia dell’11 marzo 2016. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31\7\2018 : - del Decreto n.333-B/RD.2.17/12217 del 28 maggio 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente in data 29 maggio 2018, con il quale il Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane, del Ministero dell'Interno, ha approvato “la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182”, indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 26 maggio 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato e presupposto giudizio di non idoneità al test Handgrip; con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, posti poi elevati a 1182, disposta dopo il giudizio di non idoneità all'accertamento della forza di presa della mano mediante test Handgrip. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dell'accertamento fisico e irragionevolezza, nonché violazione del giusto procedimento. Ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità, le modalità di esecuzione della prova, asseritamente difformi dalle linee guida e dalla direttiva tecnica adottata con decreto dell'11 marzo 2016, e la mancata considerazione di una circostanza personale riferita alla Commissione ma non riportata nel verbale. Ha inoltre impugnato le linee guida nella parte in cui prescrivevano tre prove consecutive con almeno cinque secondi di intervallo tra l'una e l'altra, e successivamente, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. In esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva disposto la rinnovazione della prova, il candidato ha superato il nuovo test, è stato ammesso alle successive prove, inserito in graduatoria e dichiarato vincitore con riserva.
La decisione
Il TAR ha respinto la prospettazione di improcedibilità derivante dalla successiva assunzione del ricorrente: l'ammissione e la nomina con riserva non eliminano l'interesse alla decisione di merito, poiché restano subordinate all'accertamento definitivo della fondatezza del ricorso e non rimuovono gli effetti dell'esclusione impugnata. Nel merito, ha ritenuto decisivo che, dopo l'ordinanza cautelare di rinnovazione del test Handgrip, il candidato avesse superato la prova ed ottenuto l'idoneità. L'Amministrazione non aveva specificamente controdedotto alle censure sulle irregolarità dello svolgimento della prova. La conseguita idoneità in esito alla rinnovazione è stata ritenuta sufficiente ad accogliere il ricorso; sono stati annullati l'esclusione e il presupposto giudizio di inidoneità. Spese compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, determinato da un giudizio di “non idoneità” per l’accertamento – in sede misurazione della “Forza di Presa della Mano” mediante dinamometro (cd. Handgrip) – di un “-OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n.207”.
La disposizione è indicata come base del giudizio di non idoneità per l'accertamento della forza di presa della mano; il TAR annulla tale giudizio dopo che la rinnovazione della prova, ordinata in sede cautelare, ha dato esito positivo.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Il testo menziona la disposizione in relazione alla trattazione in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, ma non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma è richiamata a fondamento dell'ordine di oscurare, in caso di diffusione, i dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'ammissione a un concorso e la successiva dichiarazione di vincitore con riserva, intervenute in esecuzione di una misura cautelare, non fanno venir meno l'interesse alla decisione di merito quando l'esito favorevole resta subordinato alla verifica definitiva della fondatezza delle ragioni del candidato.
- Quando l'Amministrazione è ordinata a rinnovare una prova concorsuale di idoneità fisica e il candidato supera la prova rinnovata, tale esito può essere sufficiente, nel caso concreto, a giustificare l'annullamento dell'esclusione e del presupposto giudizio di inidoneità, in particolare se l'Amministrazione non ha specificamente controdedotto alle contestazioni sulle irregolarità della prova originaria.
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