Risposta n. 163 del 3/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la lettura sia prestazione accessoria all'installazione e quindi soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi dell'art.7 L.488/1999 anche se i ripartitori sono stati installati in precedenza da terzi; in alternativa ritiene che la lettura rientri nel Contratto Servizio Energia e possa beneficiare dell'aliquota del 10% anche se fatturata separatamente.
Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni - Aliquota IVA applicabile
Il quesito
La società chiede se: 1) il servizio di lettura dei ripartitori possa essere qualificato come prestazione accessoria all'installazione dei ripartitori e quindi assoggettato all'IVA agevolata al 10% nei casi di installazione+lettura, solo lettura su ripartitori installati da Alfa o da terzi; 2) prescindendo dall'accessorietà, la lettura possa usufruire dell'IVA al 10% quando è compresa o svolta contestualmente a un Contratto Servizio Energia ai sensi del D.Lgs.115/2008.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la lettura non configuri accessorietà rispetto all'installazione e quindi va assoggettata autonomamente all'IVA ordinaria (22%). Solo se la lettura è espressamente inclusa in un Contratto Servizio Energia conforme al D.Lgs.115/2008 e sussistono le condizioni richieste (uso domestico, distribuzione tramite contratto servizio energia, produzione da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento) il corrispettivo può beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%; se svolta con contratto autonomo non spetta l'agevolazione.
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