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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33589/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico, non specifico e sostanzialmente ripetitivo rispetto alle difese già svolte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. L'unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello e già specificamente disattese. In particolare, la responsabilità era stata ritenuta sulla base dell'analisi dei flussi di comunicazione telefonica, dei tabulati delle chiamate, consensualmente acquisiti, e del relativo esame, che aveva consentito di risalire all'imputato; tale ricostruzione era stata già esposta in primo grado e non adeguatamente confrontata in appello. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di specificità e meramente apparente, anche perché la sentenza di appello aveva richiamato i criteri della decisione di primo grado, configurando una doppia conforme non scalfita dalle doglianze odierne.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confutazione delle ragioni decisorie, è inammissibile.
  • La doglianza sulla motivazione è non specifica quando non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata e si limita a reiterare contestazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", la Corte di cassazione valorizza il richiamo della sentenza d'appello alla motivazione di primo grado; censure generiche o non confrontate con i passaggi decisivi delle decisioni di merito non sono idonee a scardinare l'affermazione di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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