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Legge

L.R. Lombardia 12/2000

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 12/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia disciplina l’esercizio delle competenze regionali sull’IRAP: gestione, accertamento, riscossione, contenzioso, rimborsi e anagrafe tributaria regionale. Prevede modalità organizzative, sistema informativo, formazione del personale e norme finanziarie; fino all’adozione del provvedimento attuativo di cui all’art. 3 restano competenti le amministrazioni finanziarie centrali.

Disciplina regionale dell’IRAP e dell’anagrafe tributaria regionale

Disciplina regionale dell’IRAP e dell’anagrafe tributaria regionale

La legge definisce, per la Regione Lombardia, l’assetto delle competenze regionali in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e istituisce/organizza l’anagrafe tributaria regionale. Il provvedimento regola sia le funzioni tributarie sia gli strumenti amministrativi e informativi necessari alla loro gestione.

Finalità e principi ispiratori

La disciplina regionale è adottata nel quadro del D.Lgs. n. 446/1997 e dei principi generali in materia di imposte sui redditi. L’obiettivo è rendere più efficiente e coordinata la gestione dell’IRAP, migliorando il rapporto con il contribuente, semplificando i rapporti con l’amministrazione e armonizzando le procedure con quelle di Stato, altre regioni ed enti locali.

Competenze regionali sull’IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2000, la Regione è titolare, quale ente del tributo, delle principali funzioni relative all’IRAP:

  • liquidazione;
  • accertamento;
  • riscossione;
  • constatazione delle violazioni;
  • contenzioso;
  • rimborsi;
  • determinazione delle aliquote.

Dallo stesso termine la Regione diventa titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati e messi a disposizione dell’amministrazione finanziaria centrale e delle altre regioni secondo procedure e intese applicative.

Modalità di gestione delle attività tributarie

La gestione delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contestazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi può essere affidata, su decisione della Giunta regionale, a una delle seguenti modalità:

  • attraverso la struttura organizzativa regionale;
  • mediante convenzioni con il Ministero delle finanze;
  • tramite affidamento a terzi, previa gara pubblica.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni con il Ministero delle finanze.

Riscossione dell’imposta

L’IRAP dovuta è riscossa con versamento del soggetto passivo, secondo modalità e termini previsti per le imposte sui redditi. Per le somme risultanti dalle dichiarazioni annuali è previsto un limite minimo di 50.000 lire: se l’importo spettante alla Regione non supera tale soglia, non si procede né alla riscossione né al rimborso; se la soglia è superata, l’importo è dovuto o rimborsabile per intero. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo secondo le regole delle imposte sui redditi.

Accertamento e cooperazione amministrativa

Per l’accertamento si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. In particolare, per accessi, ispezioni e verifiche, i soggetti autorizzati operano secondo l’art. 33 del DPR n. 600/1973.

La Commissione istituita presso la Regione predispone specifici programmi di accertamento, tenendo conto degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione finanziaria statale e dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione nell’acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’IRAP e alla repressione delle violazioni, trasmettendo ove possibile per via telematica i dati rilevanti all’anagrafe tributaria regionale.

Sistema informativo regionale

La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’istituzione e la gestione di un sistema informativo dedicato ai tributi regionali e locali, con collegamento al sistema di comunicazione previsto dalla legge n. 662/1996 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Formazione del personale

La Giunta regionale può sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e autonomia tributaria, anche mediante corsi specifici.

Anagrafe tributaria regionale

L’anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie derivanti dalle dichiarazioni, dalle denunce, dagli accertamenti e comunque rilevanti ai fini tributari.

Essa è composta da:

  • sistema di identificazione dei soggetti, riferito a persone fisiche, società, enti e altri soggetti, con aggiornamento delle posizioni anche tramite dati dei comuni, del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese;
  • sistemi dei tributi regionali, comprensivi di tutti i tributi regionali e locali.

I dati sono detenuti dalla struttura tributaria regionale competente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e sono soggetti a segreto d’ufficio. Possono essere rese pubbliche solo statistiche ed elaborazioni aggregate, prive di riferimenti nominativi. L’anagrafe si conforma inoltre ai principi del DPR n. 605/1973.

Regime finanziario

Le spese per il sistema informativo saranno autorizzate con successivo provvedimento di legge. Le spese di gestione dell’IRAP, della formazione del personale e della definizione dell’anagrafe tributaria regionale trovano copertura nei capitoli di bilancio indicati dalla legge per l’esercizio 2000 e per gli esercizi successivi, secondo le rispettive destinazioni.

Norma transitoria

Fino all’adozione del provvedimento regionale previsto per la gestione delle attività tributarie, le funzioni di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e rimborsi relative all’IRAP restano demandate all’amministrazione finanziaria centrale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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