Cassazione Penale, Sentenza n. 42860/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Aratari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso del 02/05/2024, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione perché analoga domanda era già stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 12/08/2022 e il relativo ricorso per cassazione era stato a sua volta dichiarato inammissibile. Il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che l'inammissibilità del precedente ricorso per cassazione era dovuta a una carenza formale (difensore privo di procura speciale) e quindi non si sarebbe formato il giudicato sul merito; inoltre deduce l'assenza negli atti di una intercettazione ambientale del 07/03/2017 (ore 12:59:43), su cui sarebbe stata fondata la sua condanna per corruzione dalla Corte d'appello di L'Aquila del 28/07/2020, circostanza che giustificherebbe la revisione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. Ha ritenuto che l'ordinanza di inammissibilità del 12/08/2022 sia divenuta definitiva e irrevocabile e che, ai sensi dell'art. 641 c.p.p., una nuova istanza di revisione sia ammissibile solo se fondata su elementi diversi; nel caso di specie la nuova istanza era reiterativa e la difesa non ha contestato la reiterazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per precisare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate quale titolo di censura dal ricorrente (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte le esamina e dichiara il motivo manifestamente infondato
"fondata su elementi diversi"
Stabilisce che una nuova richiesta di revisione è ammissibile solo se si basa su elementi nuovi e diversi da quelli già valutati; la Corte ha ritenuto che la nuova istanza fosse sovrapponibile a quella precedente e quindi inammissibile
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella condotta processuale che hanno determinato l'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per fissare l'ammenda equitativa di euro 3.000
Massime di principio
- Un'ordinanza di inammissibilità di una istanza di revisione diventa definitiva se non è più impugnabile; una volta definitiva, impedisce la riproposizione della stessa istanza a meno che non emergano elementi nuovi e differenti
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per vizi formali (es. mancanza di procura speciale) può comunque produrre effetti di definitività dell'ordinanza di inammissibilità della revisione, precludendo una nuova analoga istanza
- Per proporre con successo una nuova istanza di revisione è necessario allegare e dimostrare elementi effettivamente nuovi e rilevanti rispetto a quelli già valutati; la mera contestazione di vizi procedurali già rilevati non basta se l'ordinanza è divenuta definitiva
- È essenziale curare gli aspetti formali degli impugni (procure, poteri del difensore) per non vanificare i rimedi giurisdizionali: vizi formali possono determinare inammissibilità e precludere ulteriori iniziative
- Il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se la nuova istanza risulta reiterativa o se emergono profili di colpa nell'uso dei rimedi processuali; valutare il rischio prima di riproporre istanze già dichiarate inammissibili
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