Risposta n. 536 del 6/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento IVA della cessione di marchi registrati presso l'UIBM nell'ambito della cessione di un complesso aziendale situato in Svizzera
Il quesito
Se la cessione dei marchi registrati in Italia, inclusi in una cessione d'azienda avvenuta in Svizzera tra due società svizzere senza stabile organizzazione in Italia, debba considerarsi parte integrante della cessione d'azienda esente da IVA ai sensi dell'art.2, c.3, lett. b) DPR 633/1972 ovvero una prestazione di servizi autonoma (art.3, c.2, n.2 DPR 633/1972) non imponibile per carenza di territorialità; inoltre se sia dovuta l'imposta di registro in misura fissa per la trascrizione del trasferimento dei marchi presso l'UIBM.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che, non essendovi alcuna azienda in Italia e non essendo le parti stabilite in Italia, i marchi devono essere qualificati come prestazione di servizi autonoma ai sensi dell'art.3, c.2, n.2 DPR 633/1972 e, pertanto, non soggetta a IVA italiana per carenza del requisito territoriale ai sensi dell'art.7-ter; inoltre ritiene che l'imposta di registro in misura fissa sia dovuta solo al momento della trascrizione dell'atto presso l'UIBM.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la facolta prevista dall'art.19 della Direttiva e la conseguente esclusione dall'IVA per cessioni di aziende si applichino solo se il complesso aziendale esiste nel territorio dello Stato; nel caso esaminato l'azienda è in Svizzera e in Italia è presente solo il marchio, quindi non si applica il regime di neutralita IVA per cessione d'azienda. Pertanto l'operazione va qualificata come prestazione di servizi relativa a marchi (art.3, c.2, n.2 DPR 633/1972) e, trattandosi di prestazione tra soggetti passivi stabiliti in Svizzera, la cessione è esclusa dall'IVA italiana per carenza del presupposto territoriale (art.7-ter). Quanto all'imposta di registro, l'atto formato all'estero non è soggetto a registrazione in Italia perché non riguarda un'azienda esistente in Italia; tuttavia in caso di uso in Italia l'atto potrà essere assoggettato all'imposta fissa di registro (200 euro) ai sensi del TUR.
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