Messaggio numero 3242 del 04-08-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ consentita la trasformazione in domande di DIS-COLL delle istanze erroneamente presentate come NASpI, anche per disoccupazioni del 2016, purché ricorrano i requisiti della prestazione e vi sia errore materiale. Le strutture territoriali devono acquisire una nuova domanda corretta, su istanza di parte, mantenendo la data originaria di presentazione; è possibile agire in autotutela anche su istanze o ricorsi non decaduti.
Trasformazione domande NASpI erronee in DIS-COLL
Trasformazione delle domande NASpI erroneamente presentate in luogo di DIS-COLL
Il documento integra il messaggio n. 2884 del 30 giugno 2016 e chiarisce la gestione delle domande di indennità di disoccupazione presentate per errore come NASpI anziché come DIS-COLL. Sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5241 del 1 agosto 2017, viene confermata la possibilità di procedere alla trasformazione delle domande NASpI errate in domande DIS-COLL anche con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
Presupposti per l’accoglimento della domanda corretta
La trasformazione è ammessa quando la domanda presentata abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e l’errata indicazione della NASpI derivi da un mero errore materiale. In tali casi, la domanda può essere accolta a valere sulle risorse residue stanziate dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015.
Adempimenti delle strutture territoriali
Le strutture territoriali devono procedere all’acquisizione di una nuova domanda corretta, esclusivamente su istanza di parte. La nuova domanda deve essere corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione spettante. È inoltre stabilito che la nuova domanda debba essere acquisita con la medesima data di presentazione della domanda originariamente inoltrata in modo errato.
Istanze di parte e ricorsi amministrativi
Il documento precisa che, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate e per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali possono intervenire in autotutela applicando le indicazioni fornite nel messaggio. In tal modo viene consentita la regolarizzazione della posizione dell’interessato senza pregiudizio derivante dall’errore materiale nella presentazione della domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 4 ago 2017Messaggio numero 3249 del 04-08-2017
- Messaggio · 3 ago 2017Messaggio numero 3219 del 03-08-2017
- Messaggio · 3 ago 2017Messaggio numero 3220 del 03-08-2017
- Messaggio · 1 ago 2017Messaggio numero 3180 del 01-08-2017
- Messaggio · 31 lug 2017Messaggio numero 3172 del 31-07-2017
- Messaggio · 31 lug 2017Messaggio numero 3174 del 31-07-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →