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Messaggio

Messaggio numero 3180 del 01-08-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che gli operai agricoli a tempo indeterminato restano nel regime previdenziale agricolo e, in linea generale, non possono ottenere le indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI/miniASpI, NASpI) se hanno contribuzione prevalentemente agricola nei periodi richiesti. Viene esclusa anche la disoccupazione agricola quando il lavoratore è licenziato il 31 dicembre dopo aver lavorato per l’intero anno, perché non residuano giornate indennizzabili. Il testo richiama la normativa di riferimento, il contenzioso amministrativo e la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2017 che ha confermato la legittimità dell’assetto applicato dall’INPS.

Chiarimenti su disoccupazione per operai agricoli a tempo indeterminato

Chiarimenti sul regime di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato

Il documento affronta il problema della tutela contro la disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato, soprattutto nei casi in cui il rapporto cessa a fine anno e il lavoratore non riesce ad accedere né alla disoccupazione agricola né a quella non agricola. L’INPS chiarisce che tale esito deriva dal quadro normativo vigente e non configura un errore applicativo dell’Istituto.

Questione segnalata e oggetto dei chiarimenti

Sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimento riguardo ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato che abbiano subito un licenziamento al 31 dicembre, dopo un anno intero di attività con copertura contributiva. In tali casi:

  • non maturano giornate indennizzabili per la disoccupazione agricola nell’anno di competenza;
  • non è riconoscibile la disoccupazione non agricola se la contribuzione rilevante nel periodo di riferimento è prevalentemente agricola.

Il documento evidenzia che, in questa situazione, il lavoratore può risultare privo di tutela contro la disoccupazione, ma tale effetto è coerente con le norme speciali del settore agricolo.

Quadro generale della disciplina previdenziale agricola

L’inquadramento previdenziale segue, come regola generale, la qualificazione del datore di lavoro o dell’impresa. È quindi considerato lavoratore agricolo chi presta la propria opera presso un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., ossia chi esercita attività di:

  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse.

I lavoratori agricoli dipendenti sono soggetti, come gli altri lavoratori subordinati, all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tuttavia, per essi esiste da sempre una disciplina speciale in materia di:

  • accertamento del rapporto di lavoro;
  • riscossione e misura della contribuzione;
  • individuazione dei soggetti protetti;
  • certificazione della posizione assicurativa.

Questa specialità è giustificata dalla natura del lavoro agricolo, caratterizzato da precarietà e stagionalità.

Norme richiamate sulla disoccupazione agricola e non agricola

Il documento richiama il seguente quadro normativo:

  • art. 32, comma 1, lett. a), legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049: estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli retribuiti alle altrui dipendenze, limitatamente a determinate categorie, tra cui salariati fissi, braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, purché iscritti negli elenchi di cui all’art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949;
  • art. 6 del D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323: per i lavoratori che svolgono attività agricola e non agricola, stabilisce che l’indennità è concessa secondo la disciplina agricola o quella comune a seconda dell’attività prevalente, determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio;
  • art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049: per i lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, consente l’accesso alla disciplina comune della disoccupazione se nel biennio anteriore prevale la contribuzione non agricola.

Cessazione degli elenchi nominativi e posizione degli operai agricoli a tempo indeterminato

Il testo richiama l’art. 13 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, secondo cui dal 1° gennaio 1994 cessa per gli operai agricoli a tempo indeterminato la compilazione degli elenchi nominativi di cui all’art. 12 del R.D. n. 1949/1940.

Su questo punto si è formato contenzioso amministrativo, nel quale è stata sostenuta la tesi secondo cui la cessazione degli elenchi avrebbe comportato l’esclusione degli operai agricoli a tempo indeterminato dalla disciplina agricola della disoccupazione e la loro equiparazione ai lavoratori dipendenti generici.

L’INPS respinge tale interpretazione e chiarisce che:

  • l’art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993 riguarda la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi;
  • la soppressione degli elenchi nominativi non incide sull’appartenenza al settore previdenziale agricolo;
  • già dal regime introdotto dal D.I. 2 giugno 1982, la posizione dell’operaio a tempo indeterminato era attestata dalla certificazione annuale inviata agli enti previdenziali dagli uffici provinciali dello SCAU;
  • per la liquidazione della disoccupazione agricola, le giornate di occupazione degli OTI non sono più desunte dagli elenchi nominativi, ma dalla certificazione dello SCAU, poi attribuita all’INPS dopo la soppressione dello SCAU.

Orientamento amministrativo e giurisprudenziale richiamato

Il documento segnala che i ricorsi amministrativi pervenuti al competente Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti sono stati decisi in senso sfavorevole ai ricorrenti. Il Comitato ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’Istituto.

Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale n. 29 del 19 luglio 2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, della legge n. 264/1949, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per il lavoratore agricolo a tempo indeterminato che non possa ottenere la prestazione agricola perché licenziato a fine anno.

Riforma del mercato del lavoro e esclusione da ASpI e NASpI

Il documento osserva che la volontà del legislatore di mantenere una disciplina differenziata emerge anche dalla legge n. 92 del 2012:

  • all’art. 2, comma 3, le disposizioni sull’ASpI non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
  • per tali lavoratori continuano ad applicarsi le norme speciali richiamate dalla stessa disposizione, ossia:
    • art. 7, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
    • art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
    • art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;
    • art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

La stessa esclusione è ribadita dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che non include gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato nell’ambito della NASpI, rinviando alle disposizioni speciali già previste per il settore agricolo.

Regola applicativa per la disoccupazione ordinaria non agricola

In base al quadro normativo illustrato, il documento afferma che al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui al R.D. n. 1827/1935 e successive modificazioni se, nel biennio antecedente al licenziamento, può far valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.

In sostanza:

  • la disciplina comune della disoccupazione non agricola non si applica se la contribuzione prevalente è agricola;
  • la prevalenza si valuta secondo i criteri previsti dalle norme speciali richiamate.

Regola applicativa per ASpI e NASpI

Il documento chiarisce che la stessa conclusione vale per le prestazioni di tipo ASpI e NASpI:

  • per l’ASpI, rileva il requisito di prevalenza agricola nel biennio antecedente la cessazione;
  • per la NASpI, rileva la contribuzione prevalente nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi, secondo la disciplina applicabile.

Se il lavoratore ha svolto prevalentemente attività agricola nei periodi di riferimento, le norme sull’ASpI e sulla NASpI sono espressamente escluse.

Caso del licenziamento il 31 dicembre dopo lavoro svolto per l’intero anno

Il documento affronta espressamente il caso dell’operaio agricolo a tempo indeterminato licenziato il 31 dicembre dopo aver lavorato per tutto l’anno di competenza. In tale ipotesi:

  • non può essere erogata la disoccupazione agricola, perché non residuano giornate indennizzabili nell’anno di competenza;
  • resta esclusa la disoccupazione non agricola, se la contribuzione utile è esclusivamente o prevalentemente agricola;
  • il lavoratore può accedere alla NASpI solo se, nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione, possa far valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

Conclusione operativa

Il documento conclude che l’assetto normativo vigente mantiene per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato una disciplina previdenziale speciale e differenziata. Ne deriva che, in assenza di giornate residuanti per la disoccupazione agricola e in presenza di contribuzione prevalentemente agricola, non è riconoscibile la tutela ordinaria non agricola, né in regime DSO, né in regime ASpI, né in regime NASpI, salvo il caso in cui sia dimostrata una prevalenza contributiva non agricola nei periodi richiesti.

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