Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Onere della prova - Nuovo comma 5-bis inserito all'art. 7 del d.lgs. 546/1992 con la Legge 130/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia contro la sentenza della C.t.r. Calabria che aveva annullato l'avviso di accertamento Ires/Iva/Irap per il 2010. La Cassazione rileva che la C.t.r. non ha valutato compiutamente il quadro indiziario relativo a cessioni di gasolio tramite il prestanome A.A. (gestito di fatto da B.B.) e non ha verificato la diligenza esigibile dalla contribuente; conferma che il nuovo comma 5‑bis ribadisce l'onere probatorio dell'amministrazione senza aggravarlo e rinvia la causa alla Corte territoriale per nuovo esame e decisione sulle spese.
Processo tributario - onere della prova (comma 5‑bis art. 7 d.lgs. 546/1992 introdotto dalla L. 130/2022) - ricorso Agenzia delle Entrate vs C.I.V. Service Srl
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