R.R. Puglia 37/2012
Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale per l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio. I compensi sono alimentati da un fondo dedicato, con criteri diversi a seconda che i provvedimenti siano integralmente o parzialmente favorevoli alla Regione. Atto del 2012, di applicazione ormai residuale ma non risulta abrogato nel testo fornito.
Compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale pugliese
Compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale pugliese
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura regionale. La disciplina è adottata in attuazione della normativa regionale richiamata e si raccorda con il CCNL del comparto Regioni e autonomie locali.
Ambito di applicazione
I compensi riguardano l’attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia svolta in procedimenti giudiziali davanti a qualunque organo di giurisdizione:
- ordinaria;
- amministrativa;
- tributaria;
- speciale.
La disciplina opera per l’attività professionale degli avvocati dell’Avvocatura regionale, quindi nell’ambito interno dell’ente regionale pugliese.
Fondo per i compensi professionali
I compensi gravano su un fondo apposito, denominato «Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale». Il fondo è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore, il quale si avvale del servizio personale, tramite il dirigente competente, per la liquidazione in busta paga dei compensi e per le correlate ritenute fiscali e previdenziali.
Alimentazione del fondo
Il fondo è alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali favorevoli, secondo criteri diversi a seconda dell’esito della causa.
Provvedimenti integralmente favorevoli
Quando il provvedimento è interamente favorevole all’amministrazione regionale, il fondo è alimentato:
- in caso di condanna della controparte soccombente alle spese, diritti e onorari, per un importo pari ai diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificati nella notula interna;
- in caso di compensazione delle spese o di omissione sulla liquidazione delle spese, con onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni incaricati dalla Regione Puglia e comunque non superiore ai minimi tariffari, e con diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.
Provvedimenti parzialmente favorevoli
Quando il provvedimento è parzialmente favorevole all’amministrazione regionale, il fondo è alimentato:
- in caso di condanna della controparte parzialmente soccombente, per un importo pari ai diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificati nella notula interna;
- in caso di compensazione delle spese o di omissione sulla pronuncia sulle spese, con onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni incaricati dalla Regione Puglia e comunque non superiore ai minimi tariffari, e con diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.
Nozione di provvedimento favorevole
Sono considerati favorevoli sia i provvedimenti che decidono il merito della lite, sia quelli che la definiscono senza pronuncia di merito. In particolare, rientrano tra i provvedimenti favorevoli:
- le sentenze che rigettano integralmente le azioni proposte contro la Regione Puglia;
- le sentenze che accolgono integralmente le azioni promosse dalla Regione Puglia;
- sentenze, ordinanze e decreti che dichiarano nullità, inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del ricorso;
- i provvedimenti che dichiarano carenza di giurisdizione o di competenza;
- i provvedimenti che dichiarano estinzione o perenzione del giudizio;
- i provvedimenti che dichiarano cessazione della materia del contendere, carenza di interesse o mancata comparizione delle parti.
Recupero delle spese di lite
Concorre ad alimentare il fondo anche l’eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziali favorevoli alla Regione.
Rilievo temporale e stato dell’atto
Il regolamento è del 28 dicembre 2012 e risulta ancora formalmente vigente nel testo fornito. Tuttavia, per la sua datazione e per la materia specifica, ha una utilità pratica tendenzialmente limitata alla disciplina interna dei compensi dell’Avvocatura regionale pugliese, senza applicazione generale oltre tale ambito.
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