Salta al contenuto
Legge

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.

Normativa italiana097G0001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica la legge 10 dic. 1993, n.515: introduce termini (es. trasmissione "entro tre mesi dalla proclamazione"; termine di tre mesi decorre dall'ultima proclamazione), abroga il comma 5 dell'art.14, qualifica il "Collegio" come "regionale" e sopprime locuzioni in art.15. Prevede norme transitorie che obbligano il Collegio regionale a diffidare candidati non eletti alle elezioni del 1994-1996 a depositare una dichiarazione prevista dalla legge n.441/1982 entro 45 giorni; sanzioni in caso di mancato deposito. Entrata in vigore: giorno dopo la pubblicazione (31/12/1996). Applicabilità temporanea per le contestazioni riferite alle elezioni indicate.

Modifiche alla legge n.515/1993 (termini e collegio regionale di garanzia elettorale)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.