LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 10 dic. 1993, n.515: introduce termini (es. trasmissione "entro tre mesi dalla proclamazione"; termine di tre mesi decorre dall'ultima proclamazione), abroga il comma 5 dell'art.14, qualifica il "Collegio" come "regionale" e sopprime locuzioni in art.15. Prevede norme transitorie che obbligano il Collegio regionale a diffidare candidati non eletti alle elezioni del 1994-1996 a depositare una dichiarazione prevista dalla legge n.441/1982 entro 45 giorni; sanzioni in caso di mancato deposito. Entrata in vigore: giorno dopo la pubblicazione (31/12/1996). Applicabilità temporanea per le contestazioni riferite alle elezioni indicate.
Modifiche alla legge n.515/1993 (termini e collegio regionale di garanzia elettorale)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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