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Interpello

Risposta n. 174 del 10/06/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, essendo i lavori iniziati e completati prima del rogito e sussistendo le autorizzazioni, il trasferimento della detrazione al compratore previsto dall'art.16-bis comma 8 non può essere precluso dalla data di fattura o pagamento posteriore al rogito.

Detrazione spese recupero patrimonio edilizio - cessione dell'immobile prima del sostenimento della spesa e trasferimento della detrazione

Il quesito

L'acquirente chiede se può beneficiare della detrazione maturata in capo al venditore (lavori eseguiti prima del rogito) e non utilizzata, sebbene fattura e pagamento siano stati effettuati dopo la vendita e l'atto preveda il trasferimento delle detrazioni.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda il criterio di cassa: la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto e pagato la spesa. Poiché il pagamento è avvenuto dopo il rogito e il venditore non era più proprietario, il diritto alla detrazione non è sorto in capo al venditore e quindi la detrazione non può essere trasferita né utilizzata dal venditore.

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